Accollo di mutuo. Quando la banca sbaglia

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22 Luglio 2021

Accollo di Mutuo. Quando la banca sbaglia. Procedura esecutiva

 

Il Tribunale di Roma, in camera di consiglio, con provvedimento del 19.5.2021, in persona  del Presidente D.ssa Bianca Ferramosca,  nel procedimento di reclamo instaurato dall’istituto di credito avverso il decreto dello stesso Tribunale , emesso inaudita altera parte, con il quale il Giudice aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo  nei confronti dei debitori, ha rigettato lo stesso, confermando la precedente decisione a favore degli esecutati.

 

Il giudice di prima istanza aveva sostenuto la mancanza di un titolo esecutivo nei confronti dei debitori, odierni intimati, sull’assunto che gli stessi erano rimasti estranei al primo contratto di mutuo tra il debitore principale e la banca creditrice, e che quest’ultima, a sua volta, non aveva aderito al successivo contratto di compravendita con accollo del mutuo stipulato dagli intimati, sia al momento dell’acquisto sia successivamente e che, pertanto, nessun rapporto obbligatorio poteva ritenersi intercorso tra i due e che non poteva sussistere alcun titolo esecutivo sulla base dei combinati effetti dei predetti negozi giuridici.

Nello specifico la parte creditrice basava la sua pretesa sul contratto di compravendita con cui l’acquirente, odierno debitore, si accollava il debito originario nei confronti della stessa.

I Giudici partono dalla differenziazione tra accollo esterno come disciplinato dall’art. 1273 c.c., e accollo interno, frutto invece dell’autonomia negoziale.

Infatti, ai sensi dell’art. 1273 c.c. nell’accollo esterno il debitore principale ed un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, presupponendosi inoltre che tale assunzione sia comunicata al creditore il quale ha la possibilità di decidere di aderirvi con l’effetto di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore. Pertanto, l’accollo esterno (cumulativo) è configurabile come contratto a favore di terzo, efficace nei confronti del creditore indipendentemente dalla sua adesione, il cui effetto consiste solo nel rendere irrevocabile la stipulazione.

In questo caso vi sarebbe, quindi, l’immediata efficacia dell’assunzione dell’obbligazione del debitore nei confronti del creditore la cui successiva adesione non attinge al momento perfezionativo del negozio.

Mentre, l’accollo interno si configura quando un terzo accollante si impegna a tenere il debitore accollato indenne dal peso dell’obbligo senza assumere il debito innanzi al creditore. Qui la volontà negoziale non è quella di apportare una modificazione soggettiva dell’originaria obbligazione ma solo l’assunzione di un’obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l’assunzione non del debito altrui ma dei soli effetti economici dello stesso, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.

Pertanto, in questo secondo caso il creditore non acquista nessun diritto verso il terzo per effetto della stipulazione dell’accollo.

Quindi, il discrimen tra le due tipologie di accollo risiede nella circostanza che nell’accollo interno, a differenza di quello esterno, nessuna delle due parti è legittimata a comunicare al creditore l’accordo affinché vi aderisca. (https://www.avvocatomandico.it/accollo-di-mutuo-quando-la-banca-sbaglia-procedura-esecutiva/)

Da ciò si desume, la comune assunzione che l’accollo al quale il creditore non aderisce funziona come accollo interno.

Ciò posto, secondo i giudici il negozio stipulato nel contratto di acquisto da parte dei reclamati deve annoverarsi nella categoria dell’accollo esterno in quanto era prevista espressamente la comunicazione dell’accollo all’istituto di credito, da questi però esplicitamente e manifestamente rifiutato.

Orbene, l’assimilazione dell’accollo al contratto a favore di terzo comporta che in caso di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a carico del debitore principale.

Inoltre, viene assunto come secondo consolidata dottrina, l’accollo può avere effetti meramente interni, oltre che per volontà delle parti, a seguito del rifiuto dell’accollatario (creditore) di volerne profittare.

Dunque una volta rifiutato l’accollo il creditore perde la possibilità di dichiarare di volerne profittare.

In tali casi l’accollo esterno si converte in accollo interno.

In definitiva viene così confermata l’ordinanza impugnata in quanto il rifiuto della banca creditrice di aderire all’accollo ha impedito la configurabilità di un accollo esterno.

Ne deriva che i reclamati non sono tenuti verso la banca né verso il cessionario che non ha titolo esecutivo nei confronti delle stesse.

Il reclamo viene, quindi, rigettato e confermata la decisione di sospensione della efficacia esecutiva del titolo.

Di Avv. Monica Mandico 

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CAT: Banche e Assicurazioni

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