Asta improcedibile per nullità dei mutui fondiari. Trib Bologna 2.8.21
E’ improcedibile l’esecuzione immobiliare se il Mutuo fondiario è nullo per mancato rispetto del limite di finanziabilità.
A confermarlo, il Tribunale di Bologna, in persona del giudice dott. Vittorio Serra Firmato, con la Sentenza n. 1826/2021 pubbl. il 02/08/2021 ( SCARICA LA SENTENZA )
IL CASO
Con atto di citazione notificato nel 2018 la società s.a.s. in liquidazione conveniva in giudizio la Banca s.p.a. e instaurava un giudizio di merito per accertare la nullità di due contratti di mutuo fondiario perchè non rispettosi del limite di finanziabilità ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995
Esponeva l’attrice che:
– la Banca , aveva instaurato avanti il tribunale di Bologna un procedimento di esecuzione per il recupero di somme asseritamente dovute e non pagate in adempimento di due contratti di mutuo, stipulati il primo nell’anno 2006 e il secondo nell’anno 2009 da SRL, trasformata nell’anno 2015 in SAS;
– eccependo che:
a) i contratti di mutuo fondiario erano entrambi nulli per superamento del limite finanziabile ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995;
b) il credito vantato dalla Banca era inferiore alla misura indicata dalla creditrice;
– il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione e l’ordinanza era stata confermata in sede di reclamo;
– la sas aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito.
Esponeva poi che:
– entrambi i contratti di mutuo fondiario erano nulli per violazione del limite massimo finanziabile; il titolo esecutivo era inesistente e l’azione esecutiva improcedibile;
Sta nei fatti che il Giudice di merito, contrariamente al Giudice dell’esecuzione ha :
-dichiarato la nullità dei contratti di mutuo fondiario inter partes;
-conseguentemente ha dichiarato l’illegittimità e improcedibilità dell’esecuzione immobiliare promossa dalla Soc. Banca SPA nei confronti della Soc. SAS in liquidazione per inesistenza del titolo.
Il tribunale di Bologna ha cosi rilevato il superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 comma 2 t.u.b. ( sulla base anche della perizia giurata di parte versata in atti) aderendo al recente orientamento della Cassazione (cfr. Cass. sez. 1, sentenza 17352/2017) confermato anche dall’ ordinanza della Cass. sez. 1, nr.1193/2020
In realtà, come risulta dalla perizia stessa, il perito ai fini della stima degli immobili ha assunto come valore di riferimento la media dei prezzi determinati dall’andamento del mercato immobiliare rilevati presso le più accreditate agenzia della zona interessata, mediandoli con i valori dell’Osservatorio Fiaip e dell’Osservatorio dell’Agenzia del territorio, in relazione al secondo semestre 2006 e al secondo semestre 2009 (il primo contratto di mutuo è del 28.6.2006, il secondo del 2.7.2009).
Sulla base di questo ragionamento il Giudice del merito ha così concluso:
1)che i contratti di mutuo fondiario sono nulli;
2)l’esecuzione forzata promossa in virtù dei medesimi non può essere proseguita
3) la procedura esecutiva immobiliare è improcedibile.
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QUI DI SEGUITO VIENE RIPORTATA LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA ANONIMIZZATA:
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N. R.Gxxx/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxx/2018 promossa da:
xxxSAS IN LIQUIDAZIONE , con il patrocinio dell’avv.
ATTORE/I
contro
SOC. BANCA SPA presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Con atto di citazione notificato in data 31.12.2018 la società s.a.s. conveniva in giudizio Banca s.p.a..
Esponeva l’attrice che:
– la Banca , aveva instaurato avanti il tribunale di Bologna un procedimento di esecuzione per il recupero di somme asseritamente dovute e non pagate in adempimento di due contratti di mutuo, stipulati il primo nell’anno 2006 e il secondo nell’anno 2009 da SRL, trasformata nell’anno 2015 in SAS;
– La sas, eccependo che:
a) i contratti di mutuo fondiario erano entrambi nulli per superamento del limite finanziabile ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995;
b) il credito vantato dalla Banca era inferiore alla misura indicata dalla creditrice;
– il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione e l’ordinanza era stata confermata in sede di reclamo;
– La sas aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito.
Esponeva poi che:
– entrambi i contratti di mutuo fondiario erano nulli per violazione del limite massimo finanziabile; il titolo esecutivo era inesistente e l’azione esecutiva improcedibile;
– la Banca aveva erroneamente determinato la misura del proprio credito; in particolare: non aveva ben conteggiato le somme restituite dall’opponente; aveva applicato un TAEG difforme da quello pattuito; il tasso relativo all’eventuale estinzione anticipata superava il tasso soglia; il tasso di mora pattuito nel secondo contratto era usurario.
Ciò premesso, l’opponente formulava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo fondiario inter partes, e, conseguentemente, dichiarare l’illegittimità e improcedibilità dell’esecuzione promossa dalla Soc. Banca SPA nei confronti della Soc. SAS in liquidazione per inesistenza del titolo;
in subordine, accertare e dichiarare l’infondatezza della pretesa di pagamento esercitata dalla Soc. banca SPA nei confronti della SAS. in liquidazione e conseguentemente dichiarare l’insussistenza del diritto della Soc. Banca SPA a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della SAS in liquidazione. …”.
II. Si costituiva in giudizio la Banca S.P.A.
Esponeva la convenuta che:
– secondo l’orientamento, seppur non univoco, della giurisprudenza, il superamento del limite di finanziabilità non comportava alcuna nullità dei mutui fondiari;
– non vi era comunque prova che il limite di finanziabilità fosse stato superato;
– le contestazioni in ordine all’ammontare del credito erano inesatte e generiche.
Ciò premesso, la convenuta chiedeva che l’opposizione fosse respinta.
III La causa, respinta la richiesta di c.t.u., era posta in decisione all’udienza del 21.1.2021 sulle conclusioni di cui al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata.
1. Come noto, in ordine alla rilevanza del superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 comma 2 t.u.b. si sono susseguiti due diversi orientamenti della Suprema Corte; per il primo orientamento il superamento non è causa di nullità del mutuo fondiario (cfr. Cass. sez. 6-1, ordinanza 22446/2015), per il secondo invece lo è (cfr. Cass. sez. 1, sentenza 17352/2017).
Ritiene il tribunale di aderire al secondo, più recente e ormai costante orientamento, da ultimo espresso da Cass. sez. 1, ordinanza 1193/2020, per le ragioni indicate nell’ordinanza stessa, che qui si richiamano.
2. Deve ritenersi provato che, nei contratti in questione, il limite di finanziabilità sia stato superato.
Ciò si desume dalla perizia giurata di parte e dalla infondatezza delle contestazioni formulate dalla banca convenuta.
Secondo la Banca, le rilevazioni di stima del perito di parte avversa, che sono state eseguite a distanza di dieci anni dai finanziamenti, hanno ovviamente accertato un valore inferiore a quello che gli immobili avevano al momento della conclusione dei contratti.
In realtà, come risulta dalla perizia stessa, il perito ai fini della stima degli immobili ha assunto come valore di riferimento la media dei prezzi determinati dall’andamento del mercato immobiliare rilevati presso le più accreditate agenzia della zona interessata, mediandoli con i valori dell’Osservatorio Fiaip e dell’Osservatorio dell’Agenzia del territorio, in relazione al secondo semestre 2006 e al secondo semestre 2009 (il primo contratto di mutuo è del 28.6.2006, il secondo del 2.7.2009).
È quindi chiaro che la precisa allegazione dell’opponente è stata oggetto di una contestazione meramente formale, che non aderisce all’allegazione e non impedisce di ritenere provata la circostanza.
3. Se le considerazioni che precedono sono esatte, dovrà concludersi che i contratti di mutuo fondiario sono nulli e che l’esecuzione forzata promossa in virtù dei medesimi non può essere proseguita.
4. Le altre questioni restano assorbite.
5. Considerata l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, è equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
SAS IN LIQUIDAZIONE contro SOC.BANCA SPA
così provvede:
– dichiara la nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati tra le parti (contratto di mutuo, stipulato tra la società la S.A.S. e Banca in data 28/06/2006, a rogito Dott.xxxNotaio in Bologna, iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna, Repertorio n. xxx, Raccolta n. xxx, registrato presso Bologna 4 il 10/07/2006 al n. xxx – Serie xx; contratto di mutuo, stipulato tra la società la S.A.S. e Banca in data 02/07/2009, a rogito Dott.xxxx, Notaio in Rimini, iscritto presso il Collegio Notarile di Forlì e Rimini, Repertorio n. xxx, Raccolta n. xxx, registrato presso Rimini il 08/07/2009 al n. xxx – Serie xx);
– dichiara improcedibile l’esecuzione promossa da UBI Banca s.p.a. in virtù dei titoli sopra indicati;
– compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Bologna, 29 luglio 2021
il giudice
dott. Vittorio Serra Firmato
Sentenza n. 1826/2021 pubbl. il 02/08/2021
RG n. xxx/2018
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