Come ridurre il debito della cessione del quinto dello stipendio
Come ridurre o eliminare il debito della cessione del quinto che pesa sullo stipendio?
E’ possibile?
Si lo è.
La miniriforma delle procedure da sovraindebitamento avvenuta a Natale con l’emendamento inserito nel testo D.L. 28.10.2020, n. 137 in sede di conversione, di cui poi alla legge 18.12.2020, n. 176, ha modificato in modo significativo il testo della Legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento, introducendo una serie di novità di notevole importanza per i debitori, che se da un lato hanno anticipato l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza previsto per settembre 2021, dall’altro hanno rivitalizzato la legge cosiddetta “salva suicidi”.
Tra le novità introdotte con la miniriforma , oltre ad una serie di modifiche alla legge n. 3/2012, in tema di sovraindebitamento, in particolare, la legge di conversione del decreto ristori dispone all’articolo 8 1 bis della legge 3/12:
- che i debitori posso fare delle proposte di piani di accordo o di piano del consumatore che prevedono la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
- “1-bis” che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su
pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 1, secondo periodo.
Per questo, con la nuova norma, è stata così definitivamente concorsualizzata la cessione del quinto (e le altre forme assimilate come la cessione del TFR o della pensione).
Per cui il debito così garantito rientra nella massa passiva e negli attivi della procedura, nel rispetto della par condicio creditorum.
Sarà dunque meritevole di accoglimento la proposta di piano dove il sovraindebitamento è stato causato, anche per mezzo di un ricorso al credito, a banche, finanziarie, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, dall’esigenza di sostenere, la famiglia, le spese universitarie dei figli o le spese per garantire un diritto di abitazione alla propria famiglia o il diritto di salute.
Nell’ambito di queste procedure il problema che si è posto, fino all’entrata in vigore della miniriforma ex Legge 176/2020, è se il finanziamento assistito da “cessione di quote di stipendio/pensione” doveva essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o poteva essere falcidiato. ( Per maggiore approfondimento: http://www.avvocatomandico.it/ )
E’ frequente che il soggetto sovraindebitato proponga di mettere a disposizione della massa dei propri creditori, le retribuzioni già cedute in forza di contratto di cessione del quinto, ma che a tale proposta incontri la resistenza del creditore cessionario.
Sta nei fatti che la “falcidia” di questa tipologia di debiti consente la liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori, favorendo la ristrutturazione della situazione debitoria.
Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è un mutuo chirografario in favore dei lavoratori subordinati, il cui rimborso avviene mediante il versamento di una quota della retribuzione mensile dal datore di lavoro al creditore. Si concretizza in un’operazione di cessione di un credito futuro, che sorge solo nel momento in cui matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile del lavoratore dipendente; sino a quando il credito non viene ad esistenza, la cessione ha efficacia meramente obbligatoria e la titolarità di quanto ceduto resta in capo al cedente. La cessione di credito (assimilabile alla vendita di cosa futura) ed è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, ovvero si perfeziona con il semplice consenso ed ha l’effetto di obbligare le parti ad eseguire la prestazione. L’effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima (inter alia, Cassazione n. 551/2012, n. 15590/2005).
Invero se la cessione producesse efficacia nelle procedure di sovraindebitamento, ciò comporterebbe quale inevitabile conseguenza quella per cui il debito contratto dovrebbe essere adempiuto mensilmente, sottraendo, di conseguenza, risorse alla procedura ed impedendone così l’accesso; tale circostanza determinerebbe una disparità di trattamento tra i creditori.
La questione è oggi superata grazie alla Legge 176/2020 che ha modificato l’art.8 della L.3/12 che dopo il comma 1 ha inserito il “1-bis. : la proposta di piano del consumatore puo’ prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo. Viene così consentita la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.
Dunque i contratti di cessione di crediti futuri (stipendio, pensione, TFR) possono esser risolti con l’omologazione dell’accordo o del piano del consumatore, e le relative somme possono così entrare a far parte della massa attiva della procedura.; inoltre il debito già oggetto di un soddisfacimento attraverso la cessione, può esser falcidiato nell’ambito del piano o dell’accordo.
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