Fideiussore liberato dal debito di € 220 MILA
FIDEIUSSORE LIBERATO DAL DEBITO DI € 220 MILA
In data 29.09.2020, a seguito della contestazione a mezzo reclami e ricorso ABF (Arbitro Bancario Finanaziario) posti in essere dallo studio Mandico&Partners, in difesa di due fideiussori che avevano sottoscritto un modulo redatto su schema ABI, già inibito dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è pervenuta alle clienti la liberazione dal peso del debito garantito pari ad €. 220 mila. ( https://www.glistatigenerali.com/banche_napoli/176580/
Fideiussioni nulle – nuova sentenza della Cassazione: Riflessioni e criticità
Con la nota ricevuta il 29.9.2020, che si allega in commento (reperibile anche sul sito http://www.avvocatomandico.it/) la banca avversaria, incassa le contestazioni e le eccezioni di nullità totale della fideiussione sottoscritta dai consumatori.
Si badi bene che nella fideiussione in questione non solo vi erano riportate, formalmente e strutturalmente le ben note clausole: della reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia all’articolo 1957 c.c., ma soprattutto vi era inserita anche la clausola della non applicabilità delle predette ai consumatori, tuttavia la banca, con foglio a latere, aveva fatto al contempo sottoscrivere anche un modulo integrativo con il quale il fideiussore dichiarava, perchè così indotto dal funzionario bancario, a rinunciare al diritto di eccepire la decadenza sancita dall’art. 1957 c.c, insomma una vera ed evidente doppia vessatorietà delle condizioni contrattuali.
Preso atto di tali elementi e a seguito di una compiuta istruttoria eseguita dallo studio legale, sono stati attivati i reclami contro la banca con i quali venivano contestate nel merito le clausole del modulo fideiussorio in contrasto con l’art. 2 comma 2 lett. A) della legge 287/1990 e la vessatorietà della clausola contente la deroga all’art. 1957 cc , poi è stato depositato il ricorso in ABF ed oggi, la società/istituto di credito ha inoltrato la liberazione della fideiussione alle clienti.
Sul punto va ribadito che nei casi in cui il fideiussore è un consumatore, la specifica approvazione ex art. 1341 cc non è assolutamente sufficiente, perché va applicato l’art. 34 comma 4 D. e art. 36 LGS 206/2005 del Codice del Consumo, che prevede che il soggetto professionista dimostri la specifica trattativa individuale (inversione dell’onere della prova) e riconosce una tutela rafforzata per il garante che ha la qualifica di consumatore.
Per maggiori info: Cell 3398902342- email avvocatomandico@libero.it
Per approfondimenti: https://www.maggiolieditore.it/fideiussioni-bancarie-nulle.html?gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb21WpozCdBuf5vegyQGjLSZ3CiNeVrcY0ZKc9dDuZK1W4x33RHd08RoCtiEQAvD_BwE
Sull’argomento si è espresso, con una recente sentenza su un caso simile il Tribunale di Alessandria del 14.8.2020 ( il provvedimento è
reperibile su: http://www.avvocatomandico.it/
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.