Uno dei rimedi per bloccare il pignoramento: “La Conversione” e le novità
Inquadramento.
La conversione del pignoramento, è un istituto che consente, a determinate condizioni, di spostare l’obbligo derivante dal pignoramento dal bene o dai beni pignorati, su una somma di denaro.
Viene disciplinato dal’’art. 495 del codice di procedura civile e di recente il legislatore è intervenuto apportando delle modifiche (nella G.U. 12-2-2019, n. 36 è stata pubblicata la legge 11-02-2019, n. 12 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 14-12-2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”). E’ stata così: riscritta la disciplina dell’art. 495 c.p.c. (Conversione del pignoramento); modificato l’art. 569 c.p.c. (Provvedimento per l’autorizzazione a vendita) ; modificato dell’art. 560 c.p.c. (Modo della custodia).
Benefici “favor debitoris” della norma
In sostanza la normativa in questione, permette al debitore di esercitare, entro un determinato termine, la facoltà di presentare una domanda per sostituire con il versamento di una somma di denaro a fronte delle cose pignorate; somma che sarà il giudice dell’esecuzione a determinare con ordinanza, dopo aver sentito le parti, in relazione all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. In questo modo la procedura esecutiva immobiliare si arresta e il debitore esecutato ha di nuovo la possibilità di potere pagare, con un rateizzo che può essere di quasi 4 anni, il debito contratto e che per varie ragioni non è riuscito ad adempiere. In tal modo viene conservato l’immobile pignorato.
Termine per presentare la domanda di conversione
La conversione può avere luogo:
a) prima che il pignoramento sia stato eseguito: in questo caso il pagamento verrà eseguito nelle mani dell’ufficiale giudiziario ex art. 494 c.p.c.;
b) dopo che il pignoramento sia stato effettuato: in tal caso ricorre l’ipotesi della conversione del pignoramento in senso proprio. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo’ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese .
Le novità introdotte dal legislatore ( per maggiore approfondimento: https://shop.giuffre.it/tutela-della-prima-casa-come-difendersi-dal-pignoramento-immobiliare.html )
Le innovazioni introdotte che hanno riscritto l’articolo 495cpc hanno ad oggetto:
1) l’ammissibilita` dell’istanza che e` subordinata al deposito di una somma di denaro «non inferiore ad un sesto» (e non piu` ad un quinto) dell’importo del credito per cui si agisce esecutivamente e dei creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, come si legge nel novellato 2° co. dell’art. 495 c.p.c.;
2) l’aumento a 48 mesi (in luogo dei 36 previsti dalla precedente formulazione della norma) del termine per effettuare il pagamento della somma determinata dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di conversione;
3) la decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione in caso di ritardo superiore a trenta giorni (in luogo degli «oltre quindici giorni» di cui alla precedente formulazione della norma) nel pagamento, modifica
contenuta nel 5° co. dell’art. 495 c.p.c.
La somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo’ disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’art. art. 510 del c.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore..
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza di conversione del pignoramento può essere depositata dal debitore sino a quando non siano disposte la vendita o l’assegnazione, ovverosia entro il momento in cui il giudice pronunci la relativa ordinanza. L’istanza di conversione del pignoramento va presentata alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo ove è stato eseguito il pignoramento. Ad essa va allegata la prova di pagamento della cauzione di almeno un sesto del debito, ovverosia un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva. Difatti l’istanza di conversione del pignoramento, per essere accolta, è condizionata dal versamento a titolo di cauzione da parte dell’istante di una somma pari a un sesto (un quinto sino alla riforma del 2018) dei crediti vantati da tutti i creditori, procedente e intervenuti ( ovviamente vanno dedotti i versamenti già eseguiti che dovranno essere provati documentalmente).
Unicità della proposizione della domanda
Aspetto rilevante è il fatto che una volta presentata l’istanza di conversione, la domanda non può essere più riproposta, per l’effetto una nuova domanda sarebbe inammissibile. A seguito del deposito dell’istanza di conversione, il giudice fissa, entro 30 giorni, un’udienza durante la quale, dopo aver sentito le parti, viene determinata l’importo che andrà a sostituire il bene pignorato. Il Tribunale dovrà anche decidere la questione del rateizzo della somma oggetto di conversione. La rateizzazione è subordinata alla sussistenza di giustificati motivi, si concretizza in versamenti mensili e può estendersi sino a massimo quarantotto mesi (trentasei fino alla riforma del 2018).Nell’ipotesi in cui il debitore omette di versare una rata o la versa con un ritardo superiore a trenta giorni (quindici fino alla riforma del 2018), decade dal beneficio della conversione. Si procederà, quindi, con la vendita dell’immobile. Va detto che con la formula del rateizzo, la somma da versare è maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale eventualmente pattuito o, in difetto, al tasso legale.Il giudice così rinvia a un’udienza successiva nella quale viene dapprima verificato il buon esito dei versamenti e, poi, viene dichiarata l’estinzione del pignoramento, con cancellazione dello stesso e assegnazione delle somme versate ai creditori. I beni pignorati sono liberati dal pignoramento solo una volta che sia stata versata l’intera somma.
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Sito : wwavvocatomandico.it
Un commento
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Il rimedio che suggerite non è una novità. Il fatto grave è la vendita disposta dal giudice senza la partecipazione del debitore e ad un prezzo d’autorità che si discosta da quello fissato a termini di mercato. Il mercato, nelle aste giudiziarie, è solo un penoso ricordo. Si vende a prezzi stracciati ed a vere e proprie organizzazioni delinquenziali. La collega Mandico non è aggiornata. Le aste giudiziarie sono regolate da leggi incostituzionali perchè trasformano il prezzo di mercato iniziale in un prezzo di autorità che smentisce l’asta e si traduce in un favore a vere e proprie orde di delinquenti che operano con l’ausilio di notai ed avvocati delegati.