Arbitro per le Controversie Finanziarie condanna la Popolare di Bari per 100000€

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23 Aprile 2020

La Banca popolare di Bari dovrà risarcire un”azionista con il pagamento della somma di € 100.000, che aveva denunciato di avere acquistato, mediante distinte operazioni disposte tra il 2012 e il 2014, dietro raccomandazione dell’intermediario convenuto, azioni e obbligazioni subordinate dello stesso intermediario.

La sconfitta della Banca è stata decretata dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob. A renderlo noto è la law firm napoletana MANDICO&Partners che rappresenta numerosi azionisti e obbligazionisti della Banca Popolare di Bari,  checva ricordato è stata commissariata a dicembre e i cui ex amministratori sono stati posti agli arrestati per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza.

Nel dicembre del 2012, la cliente/risparmiatore, assistita dallo studio legale Mandico, veniva indotta dal funzionario della filiale dell’intermediario Banca Pop di Bari, a sottoscrivere n. 100 azioni, per essere ammessa come socia, per l’importo di € 940,00, con addebito sul conto , per un valore complessivo di € 10.000,00.

Veniva poi successivamente, convinta dal funzionario bancario, ad affidare all’istituto i propri risparmi di una vita, per un
investimento – a detta del consulente/funzionario – sicuro e privo di rischi, avente un rendimento superiore al 8%. ·Fu così che la cliente affidava i suoi soldi sotto la rassicurazione del funzionario dell’istituto, che la somma non sarebbe mai diminuita.

Per eseguire la suddetta operazione, l’istante venina indotta a svincolare due polizze assicurative di 30 mila cadauna, per il complessivo importo di €. 60 mila, che vedeva quali beneficiari, i suoi figli, a fronte della certezza dell’investimento, – così come asserito dal consulente bancario, che si
occupava della gestione del patrimonio della cliente.

  • In sostanza, la ricorrente non veniva mai informata e/o edotta, che l’investimento dei suoi risparmi, era , non di certo, sicuro, ma anzi molto pericoloso, quasi un azzardo.
  • Va da sé che la cliente, diveniva titolare di titoli illiquidi

Era quindi assurdo, nonché inadeguato, l’aver consigliato dette operazioni finanziarie, che sarebbero  state autorizzate dalla cliente, ma le quali presuppongono il possesso, non solo di un’ottima conoscenza dei prodotti finanziari, ma addirittura il possesso di una consolidata esperienza in investimenti rischiosi, oltre alla consapevolezza delle obbligazioni strutturate e non strutturate (Warrant, Derivati regolamentari, Derivati OTC, Fondi speculativi) e persino gestioni patrimoniali.

Mandico&Partners che ha assistito il cliente, ha contestato l’inadeguatezza di tali operazioni, precisando che per tali operazioni era necessaria la competenza, l’esperienza e la propensione al rischio di livello medio alto.

E’ stata inoltre eccepita, negli atti inviati all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità dei titoli proposti, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell’acquisto, presentati dall’intermediario al tempo come investimenti sicuri e a capitale garantito.

E’ stata inoltre contestata anche la non corretta trattazione degli ordini di vendita successivamente impartiti, riportando che l’intermediario l’avrebbe anche dissuasa nel 2016 e nel 2017 dal rivendere i titoli in questione, inducendola a contrarre un mutuo al fine di reperire la liquidità necessaria per acquistare un immobile.

Il collegio, nella sua decisione di notevole importanza, spiega che:

–          ” Risulta fondata, la domanda di risarcimento del danno per non adeguatezza delle operazioni in esame rispetto al profilo della ricorrente. Infatti, dal questionario MiFID sottoscritto dalla ricorrente nel 2012 risulta che essa avesse un profilo sostanzialmente conservativo. Di contro, si deve ritenere che le azioni e obbligazioni convertibili proposte, qualificate dal resistente come titoli a rischio basso, successivamente elevato a medio, fossero in realtà titoli caratterizzati da un rischio elevato, trattandosi di azioni o obbligazioni convertibili in azioni non quotate su un mercato regolamentato, in quanto tali caratterizzate oltre che dal rischio tipico dell’investimento azionario, anche da un significativo rischio di illiquidità.

–          Ritenuto che il resistente abbia, per l’appunto, raccomandato alla ricorrente il compimento di operazioni non adeguate rispetto al suo profilo, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con l’acquisto dei titoli oggetto del ricorso.

Nella richiesta di risarcimento del danno, lo studio Mandico ha evidenziato il comportamento scorretto della banca che ‘ha imposto l’acquisto dei propri titoli al fine di accordare altre operazioni finanziarie.

La vendita delle azioni, veniva fatta con un’informativa troppo generica consistente in clausole di stile che non soddisfano i doveri informativi a cui è tenuto l’intermediario.

La law firm, si muove da sempre a difesa dei risparmiatori truffati, dalle azioni scorrette delle banche e degli intermediari finanziari, in tutte le sedi deputate, anche con la costituzione di parte civile per l’azione di responsabilità nei confronti del management scorretto, ed è a disposizione di chiunque si trovasse in condizioni similari a quelle citate nell’articolo.

TAG: avv Monica Mandico, Banca Popolare di Bari
CAT: Banche e Assicurazioni, Napoli

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