Fondo garanzia per i mutui per la prima casa. Di cosa si tratta e come funziona?

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3 Marzo 2019

Un Fondo di garanzia per aiutare famiglie in difficoltà, giovani e le fasce più deboli, per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa. Oggi si può.

Fondo garanzia per i mutui per la prima casa. Di cosa si tratta e come funziona?

Il Ministero dell’economia e delle finanze, ha istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, per favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, grazie  alla legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c).

Il Fondo viene gestito da Consap Spa https://www.consap.it/ la sua disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Grazie al Fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto – ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

Il Fondo, con una dotazione, a regime, di circa 650 milioni (che potrà essere incrementata con contributi di Regioni e altri enti/organismi pubblici), potrà offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro.

La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti ipotecari.

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.

Va anche detto che questo  strumento resterà accessibile fino ad esaurimento fondi, non essendo stato rifinanziato in sede di Legge di Bilancio 2019.

Chi può  beneficiare del fondo di garanzia?

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità a i mutui erogati ai soggetti che qui di seguito verranno elencati, e a questi è, altresì,  previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF ). Le categorie di soggetti a cui si fa riferimento sono le seguenti:

giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni;

nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;

giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione, allegato al presente atto.

L’elenco delle banche aderenti sarà disponibile presso il sito internet del gestore del fondo Consap Spahttps://www.consap.it/

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d’uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

Come fare la domanda e la procedura  da seguire:

la domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo).

Quindi prima di presentare la domanda per accedere al Fondo di garanzia per i mutui prima casa, è necessario verificare se la propria banca rientra tra quelle aderenti all’iniziativa, consultando i siti qui di seguito indicati, oppure ci si può rivolgere direttamente alla proprio istituto di credito (ad oggi le banche e gli istituti di credito aderenti all’iniziativa rappresentano circa il 63% degli sportelli bancari).

L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa.aspx?LinkFrom=Consumatori  su quello di Consap https://www.consap.it/.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: un documento d’identità; un documento di autocertificazione ISEE; una certificazione che attesti che la persona che fa richiesta non sia proprietario di alcun immobile; una copia del contratto di lavoro.

Quando viene presentata la domanda, la banca o l’intermediario, eseguiti tutti i controlli sul possesso dei requisiti prescritti, trasmette il modulo in via telematica alla Consap, che gestisce il Fondo di garanzia. La Consap, poi, attribuisce un numero di protocollo con l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di presentazione della richiesta, che serve a stabilire una priorità nel caso di scarsità di fondi. Entro 15 giorni lavorativi, la banca comunica ai richiedenti l’ammissione al Fondo oppure nel caso in cui non ci fosse la disponibilità economica, la non ammissibilità della domanda.

Se la risposta ha esito positivo, e quindi, se viene confermato l’accesso al Fondo di garanzia, nei 30 giorni successivi viene erogato il mutuo e inizia la garanzia dello Stato. Segnatamente, si rileva che per potere beneficiare delle agevolazioni del Fondo di garanzia per i mutui prima casa, spetta sempre alle banche la decisione finale. Pertanto, anche se aderenti all’iniziativa, gli istituto di credito devono comunque prima accettare la domanda di mutuo, potendo in alcuni casi anche non accoglierle.

La banca tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente, può definire che il tasso effettivo globale (TEG) non superi quello globale medio (TEGM), il cui valore è aggiornato ogni 3 mesi dal ministero dell’Economia e Finanze.

E se il richiedente non paga il mutuo?

Qualora si verificasse la circostanza che il richiedente non dovesse riuscire a pagare anche parzialemente, le rate del mutuo, la banca invia un sollecito di pagamento e avverte la Consap. Se trascorre inutilmente un anno, e  il cliente continua ad essere inadempiente, in tal caso la banca o l’intermediario può chiedere alla Consap di coprire le rate mancati con il Fondo di garanzia. In questa ipotesi il rimborso dovrebbe avvenire nei 30 giorni successivi alla richiesta.

Va da sé che se si verifica  questa fattispecie, si attua una modifica soggettiva del creditore, difatti  il cliente sarà obbligato non più nei confronti della banca, bensì vero il Ministero dell’Economia, per il pagamento delle rate arretrate. Sulle rate impagate saranno applicati gli interessi legali dal giorno in cui la Consap ha effettuato il pagamento alla banca. Toccherà alla Consap attivarsi nei confronti del cliente per il recupero forzoso delle somme, a mezzo  dell’iscrizione a ruolo o cartella esattoriale.

Tuttavia sei l’indebitamento o la temporanea indisponibilità, è derivata da situazioni incolpevoli, come il licenziamento, disoccupazione, cassa integrazione, decesso o handicap grave, in tali ipotesi  il cliente può sempre richiedere la sospensione del pagamento delle rate mutuo prima casa per un massimo di 18 mesi.

Modulistica

Modulo per la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa (Scarica il modulo) http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/istanza_fondo_casa_2.pdf

Per saperne di piu’:  http://difesaconsumatorieimprese.it/

TAG: Accesso al credito, acquisto casa, avv Monica Mandico, banca, Fondo di Garanzia, giovani, Mutuo, prima casa, ristrutturazione
CAT: Consulenza finanziaria

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