Vaccini, il 30 Aprile è una data importante: ecco perché

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30 Aprile 2018

Il 30 aprile 2018 è giorno di scadenza per la trasmissione, da parte dei dirigenti scolastici,della documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali alle Asl.

Approvato il Decreto sull’obbligatorietà vaccinale, (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73) ormai da un anno circa, con questo non si può considerare esaurita la tematica, specie perchè qualche perplessità resta aperta e non ancora fugata. Il punto fermo è la legge dello Stato, l’altro punto fermo sono le documentazioni scientifiche che forniscono, oggi, grande rassicurazione; tuttavia manca ancora serenità nella discussione scivolata in rissa da curva nord versus curva sud, anche se l’onda sulla questione ha perso vigore.

Partiamo dai dati certi. Il caso più eclatante è stato per anni il presunto nesso di causalità tra vaccinazione anti Morbillo, Parotite, Rosolia (MPR) e comparsa di encefalopatie dello spettro autistico, smentito dalla comunità scientifica, perizie etc. e da una notevole messe di indagini sperimentali ed epidemiologiche http://www.glistatigenerali.com/salute-e-benessere_sanita/chiarezza-finalmente-su-vaccino-mpr-e-spettro-autistico/.

Ciò acquisito, nell’ambito della prevenzione attiva, di cui il piano vaccinale è un pilastro, qualche correttivo potrebbe essere introdotto.

Infatti da più ambiti (settori della ricerca, comitati genitoriali etc.) si invoca una maggiore prudenza nella politica vaccinale di massa e una più efficace valutazione pre-vaccinale. A tal proposito non è fuori luogo richiamare l’attenzione sulla adeguatezza delle linee-guida che indichino il momento più congruo per l’evento vaccinale. Questo dovrebbe essere sempre preceduto da visita clinica e soprattutto da valutazione attenta (dei 45 gg antecedenti la vaccinazione, dello stato generale, delle pregresse patologie), ivi compresa la raccolta dell’anamnesi vaccinale, la constatazione di assenza di patologie interferenti, come quelle batteriche o virali. Elementi tutti che non sono in contrasto con l’obbligo vaccinale ormai di legge. Tutt’altro, a leggere il comma 3 dell’art 1 del su citato DM!

Quanto sopra (anamnesi, questionario etc) richiederebbe una visita accurata, men che meno approssimativa. E comunque non è peregrino pretendere assunzione di responsabilità da parte del medico di famiglia e di quello di base. La più accurata verifica dei soggetti da vaccinare, indipendentemente dalla loro età, dovrebbe essere oggetto di riflessione ad hoc.

Inoltre, non si possono non rilevare alcune – per fortuna poche – distorsioni circa la politica generale dei vaccini. Con l’esplosione della patologia suina (2009) furono allestiti ben 24 milioni di dosi di vaccino anti H1N1 il cui utilizzo fu poi limitato, residuando 10 milioni di dosi ( 8 dalle Regioni e 2.4 mln ai Paesi in via di sviluppo).

(Senato della Repubblica – Interrogazione a risposta immediata Vaccini per prevenzione dell’influenza A (H1N1): costo, criteri di scelta dell’azienda farmaceutica e condizioni contrattuali 7 aprile 2010 seduta n. 356, XV Legislatura.) Il rapporto costo-beneficio subì in quel caso un grave squilibrio, essendo stato il costo iniziale preventivato pari a 184.800.000 euro. Su Repubblica del 20.06.2014 si legge che “All’inizio del 2010, dal momento che si era verificato un solo caso sul territorio italiano, il ministero ha chiesto a Novartis d’interrompere la fornitura di oltre 12 milioni di vaccini, non ancora prodotti, per un controvalore di 97 milioni 615mila 179 euro. In seguito a un ricorso al Tar di Novartis, il ministero ha avviato una pratica negoziale conclusasi con la firma di una transazione.”

http://www.repubblica.it/salute/2014/06/20/news/indagine_e_perquisizioni_contro_novartis_avrebbe_gonfiato_il_prezzo_del_vaccino_contro_l_h1n1-89503047/

Di sicuro va anche ribadito che la prevenzione , ad esempio in termini economici, ci restituisce un plafond tra i 10 ed i 20 mln ( Salmaso S. ISS, 2014) e la vaccinazione di bambini e adolescenti contro l’epatite B nei primi 20 anni ha permesso di evitare 127.000 infezioni. Trattandosi dunque del benessere dei bambini, ogni cifra, anche alta, non può che essere accettata.

Tuttavia, il numero dei soggetti nei quali è riconosciuto il nesso di causalità tra vaccinazione e danno (di solito encefalopatie) impone una riflessione senza invocare i sillogismi, ma adeguando un semplice principio di transitività.

Poiché i vaccini sono farmacologicamente affidabili e farmaco-terapeuticamente testati, perché esistono ben 631 danneggiati da vaccino?

La certezza del criterio di causalità è dettata dalla rigorosa analisi dei casi esaminati dalle Commissioni Mediche delle ASL. A sua volta il rapporto causa/effetto è dimostrato dall’esistenza di ben due Leggi, la L.210/92 e sue integrazioni (legge n. 238 del 25 luglio 1997, legge n. 362 del 14 ottobre 1999) – Il soggetto danneggiato percepisce un assegno bimestrale per tutta la vita con importi che variano da un massimo di 7.533/anno a un minimo di 6.581/anno – e infine la legge n. 229 del 29 ottobre 2005). In questa ultima è stato introdotto un ulteriore indennizzo notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, legge 229/2005).

L’articolato delle leggi riconosce ai danneggiati da vaccino due quote a titolo risarcitorio: una prima, che rappresenta il vero e proprio indennizzo, e una seconda che integra la prima, detta appunto Indennità Integrativa Speciale.

Se poi le patologie collegate al diritto all’indennizzo ex legge 210/92, ne causeranno il decesso, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. (L.229/2005, art. 1, comma 3).

A questo punto i quesiti si impongono:

1)      Avremmo potuto evitare sofferenze a questi pazienti e alle loro famiglie con una maggiore oculatezza clinica?

2)     È questo un capitolo di spesa risarcitoria che avrebbe potuto e potrebbe, per il futuro, essere in gran parte evitato?

Non esiste una risposta precisa ma per il futuro seguire linee-guida aderenti potrebbe metterci al riparo di rischi possibili. E altresì si auspica che i fondi in questo caso possano magari implementarsi con il reclutamento del personale medico necessario, essendo la prevenzione di primaria importanza.

In conclusione, il richiamo culturale a una perfettibile accuratezza clinica non inficia la politica vaccinale che resta fondamentale quale I° Pilastro della prevenzione attiva e che adesso è anche giusto obbligo di legge. Anche con le estensioni di spesa previste nel Piano vaccinale 2016-18 (fino a 600 mln rispetto agli attuali 300), in termini di costo/beneficio il rendimento resta comunque alto. Però il principio “primum non nocère” resta aforisma latino ultra valido.

 

Fonte

Ferrara A. Quinto Pilastro, il tramonto del SSN, Bonfirraro, 2016

TAG: Leggi risarcitorie, obbligo vaccinale, Sistema Sanitario Nazionale
CAT: Medicina, Sanità

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