E’ possibile stralciare il debito con il fisco e INPS anche senza il loro “OK”

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12 Dicembre 2020

E’ possibile, con la Transazione Fiscale, salvare imprese insolventi anche se indebitate con l’Erario e con gli enti previdenziali per debiti tributari, contributivi e previdenziali. Con questa operazione è possibile, per l’impresa, ottenere la riduzione o la dilazione di somme da dare al fisco o all’INPS e continuare a proseguire nella propria attività.

La transazione fiscale
Trattasi di un istituto già presente nella vecchia legge fallimentare (  sostituita dal nuovo codice della crisi e dell’impresa introdotto dal D.L.gs. 14/19 che entrerà in vigore il prossimo settembre del 2021), che consente all’imprenditore in stato di crisi di ottenere la riduzione e la dilazione dei debiti fiscali e contributivo-previdenziali, presentando all’Amministrazione finanziaria o agli Enti che gestiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie (Inps, Inail, Cassa Edile, ecc.) una proposta di definizione dei debiti, in modo da pagare i tributi o i contributi dovuti solo parzialmente e in forma dilazionata, ad esempio a rate. La transazione fiscale è possibile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dell’impresa o del concordato preventivo: deve essere, pertanto, chiesta in una di queste due procedure.

Sta nei fatti che è stata potenziata con l’obbiettivo di aiutare le imprese ad ottenere l’omologazione degli accordi o dei concordati anche quando l’Amministrazione finanziaria non fornisce il proprio parere, o meglio il proprio voto in tali procedure: il giudice potrà procedere anche se il Fisco non si è espresso.

È così stata pubblicata in G.U. la L. 27 novembre 2020, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Con queste nuove disposizioni si anticipa un istituto del Codice della crisi, concedendo la possibilità ai debitori a raggiungere le maggioranze nei concordati e accordi di ristrutturazione in cui Stato o enti previdenziali non votino e però siano decisivi per l’approvazione. Si rileva che l’art. 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020 introdotto dalla L. 159/2020 infatti, consente di ottenere l’omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione quando il voto dell’agenzia delle entrate e degli enti di previdenza e assistenza è determinate per ottenere la maggioranza dei creditori, a condizione che sia dimostrato che la liquidazione del proprio patrimonio nell’ambito del fallimento è meno conveniente rispetto la proposta formulata. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 4 dicembre 2020 (art. 7 D.L. 125/2020 conv. in L. 159/2020) con applicazione immediata dai tribunali in tutti i procedimenti pendenti e quelli non ancora omologati. Ciò che rileva, dunque, è che  la transazione fiscale e previdenziale potrà essere omologata dal tribunale anche in mancanza dell’adesione dell’Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali, quando ne sia dimostrato il vantaggio e/o la convenienza per tali soggetti e la loro adesione sia determinante.  Sarà dunque possibile un’ abbattimento dei debiti , che verrà individuato caso per caso, in base allo stato di crisi della tua impresa.

Si potrà porre in essere uno stralcio delle somme dovute e il pagamento parziale e/o dilazionato della debitoria accumulata e ciò avverrà in modo mirato avverrà in modo mirato e su “vestito” della singola azienda tenendo conto della sua situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria.

Sarà necessario redigere una proposta di riduzione o dilazione del debito, a seconda del caso, che verrà presentata contestualmente alla relazione positiva di un professionista indipendente, e anche se il Fisco o l’INPS, non saranno d’accordo o comunque non manifesteranno adesione, sarà il giudice di merito a decidere, il quale omologherà  la proposta quando questa sarà più conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria .

In questo modo, l’azienda in continuità della propria attività, si vedrà ridotto l’ammontare dei suoi debiti in modo anche considerevole, tale  da risultare adeguato alla concreta capacità economica di rimborsarli, anche a rate compatibili con la gestione e le esigenze dell’impresa stessa.

Per maggiori info su come ridurre i debiti con il Fisco o con le banche e finanziarie è possibile scrivere un quesito a : avvocatomandico@libero.it  tel: 08172814504 – sito: http://www.avvocatomandico.it/

TAG: avv Monica Mandico, CRISI D'IMPRESA, Mandico&Partners, RIDUZIONE DEL DEBITO, sovraindebitamento, STRALCIO DEL DEBITO, TRANSAZIONE FISCALE
CAT: Tasse

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