Salmonella nei prodotti Kinder. Come tutelare i consumatori?

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20 Aprile 2022
A seguito del  primo caso di salmonellosi registrato in Italia ai danni di un bimbo di 12 anni che si è sentito male dopo aver mangiato un ovetto della Kinder, abbiamo intervistato l’avvocato Emilio Graziuso esperto di diritti dei consumatori, per capire come tutelarsi in materia di sicurezza alimentare

 

 

 

 

 

Negli scorsi giorni, un bambino di 12 anni, a Ravenna, è stato ricoverato in ospedale, per una intossicazione alimentare, con una diagnosi di salmonellosi, dopo aver mangiato un ovetto Kinder Sorpresa x6 pulcini, oggetto di istantaneo sequestro da parte dei NAS (Nucleo Antisofisticazione ) dei Carabinieri.

Il lotto sospetto, è al vaglio dei militari che stanno effettuando le analisi del caso per stabilire se vi sia una correlazione tra i sintomi lamentati dal bambino e la presenza del batterio nel cioccolato che ha ingerito.

Laddove venisse confermata la presenza della salmonella negli ovetti Kinder, si tratterebbe del primo caso registrato in Italia, dopo l’allarme degli scorsi giorni lanciato dalla stessa Ferrero, circa il ritiro di alcuni lotti pericolosi in giro per l’Europa che avevano già dato luogo ad altri spiacevoli episodi analoghi.

Quasi un centinaio i casi balzati agli onori della cronaca. Una sintomatologia chiara e comune nei soggetti affetti da salmonellosi, caratterizzata da febbre, addominalgia e diarrea. Un quadro clinico che può presentarsi più o meno severo. Le terapie prescritte in questi casi dai medici, infatti, si basano essenzialmente sulla somministrazione di antibiotici specifici in grado di debellare il pericoloso batterio. L’episodio verificatosi nel ravennate e riportato dal Corriere di Romagna, risalirebbe all’incirca a due settimane addietro e coinciderebbe con le stesse date nelle quali la Ferrero aveva provveduto a ritirare dal mercato alcuni lotti di prodotti Kinder.

Nella giornata dell’8 aprile, l’azienda piemontese, diramava la comunicazione della chiusura dello stabilimento belga di Arlon, impostale dall’Agenzia per la sicurezza della catena alimentare (Afsca) del Belgio, in quanto vi erano forti sospetti di una contaminazione da salmonella. Sebbene, per stessa ammissione della Ferrero, le notizie circa una possibile esplosione della infezione fossero state a conoscenza della stessa azienda italiana a partire da metà dicembre 2021, che si era limitata a ritirare alcuni prodotti rischiosi, sottovalutando il dilagare potenziale del batterio, omettendo quindi di informare le autorità di vigilanza competenti, in maniera tempestiva.

A tal proposito le associazioni dei consumatori sono insorte, indirizzando una serie di feroci critiche alla Ferrero, accusata di aver messo a repentaglio la salute di chi ha acquistato i suoi prodotti. Il Ministero della Salute italiano ha diffuso una elenco dei prodotti Kinder da non consumare tra i quali: Kinder Sorpresa T6 Pulcini, Kinder Sorpresa Maxi 100g Puffi e Miraculous.

 

 

 

 

Ma i consumatori come possono tutelare concretamente i loro diritti quando vengono interessati da vicende simili?

 

 

Lo abbiamo chiesto all’Avvocato pugliese Emilio Graziuso, esperto di tutela dei diritti dei consumatori, e fondatore dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, che da anni conduce indefessamente battaglie al fianco del cittadino per garantire la sua sicurezza in ambito commerciale, alimentare e non solo.

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato Graziuso, che importanza riveste, per la tutela del consumatore, la sicurezza alimentare?

“La sicurezza alimentare è un diritto del consumatore che deve essere tutelato oggi più che mai.

Esso, infatti, è strettamente collegato alla salute ed al benessere dei cittadini.

Fortunatamente, vi è sempre maggiore attenzione in merito alla sicurezza alimentare, sia a livello normativo, nell’ambito del quale si registrano numerosi interventi  a livello europeo e nazionale, sia a livello di Istituzioni, soprattutto, dal punto di vista dei controlli.”.

 

 

La sicurezza alimentare è, quindi, uno dei temi particolarmente cari alle Associazioni dei consumatori?

 

 

 

“Sicuramente.

Se il tema della sicurezza alimentare è stato posto sotto i riflettori dell’opinione pubblica, in molti casi, lo si deve proprio all’attività di sensibilizzazione e denunzia svolta dalle Associazioni.

Possiamo dire, quindi, che il movimento consumerista ha dato un contributo essenziale.

Certamente ha contribuito, ma la strada da fare è ancora molta.

L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ritiene che in materia di sicurezza alimentare non è possibile mai abbassare la guardia, come dimostrano le vicende che hanno dominato le cronache in queste ultime settimane.”.

 

 

 

Ma il consumatore che subisce un danno da un prodotto alimentare può chiedere il risarcimento?

 

 

 

“In linea di principio posso dire di si, facendo, però, una doverosa premessa, vale a dire che ogni fattispecie deve essere analizzata nel dettaglio per valutare se sussistano o meno gli estremi giuridici per formulare una richiesta risarcitoria.

Il consumatore può invocare, accanto ai rimedi risarcitori “classici” previsti nel codice civile, anche la responsabilità da prodotto difettoso.”.

 

 

Si spieghi meglio.

 

 

“La responsabilità da prodotto difettoso è stata la prima normativa a tutela del consumatore di matrice europea che è stata recepita in Italia.

I generi alimentari rientrano nel concetto giuridico di prodotto e sono da considerarsi difettosi qualora non offrano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da essi, secondo l’uso ordinario, le caratteristiche e le indicazioni fornite in etichetta.”.

 

 

Cosa dovrà, quindi, fare il consumatore che ritiene di avere ricevuto un danno da un prodotto alimentare difettoso?

 

 

“Dovrà dimostrare il difetto del prodotto, il danno subito, il quale dovrà riguardare la sfera della salute, e la circostanza che il danno sia la conseguenza del difetto del prodotto.”.

 

 

 

 

Quindi del risarcimento del danno alla salute del consumatore ne risponde sempre il produttore?

 

 

 

“Prima di promuovere una azione giudiziaria bisogna prestare molta attenzione e valutare se il danno è derivato da un difetto del prodotto presente sin dall’origine oppure la pericolosità del genere alimentare è scaturita successivamente, ad esempio, per problematiche legate al trasporto o alla conservazione.

Nel primo caso la responsabilità, almeno in linea teorica, è del produttore, negli altri, invece, potrebbe essere imputabile a soggetti diversi.”.

 

 

Diviene necessaria, quindi, una continua campagna di sensibilizzazione per dotare tutti noi consumatori degli strumenti di consapevolezza adeguati ad azionare la tutela dei nostri diritti nella maniera più opportuna possibile, avvalendoci del prezioso contributo di associazioni di professionisti del settore che mettono a disposizione della società civile la loro competenza ed esperienza.

 

 

 

 

 

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CAT: agroalimentare, Giustizia

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