Criminalità
Dalla “banca occulta” alle società cartiere: il caso di Milano conferma gli schemi dell’UIF
La vicenda della “banca occulta” non rappresenta un caso isolato, ma riflette modelli operativi già descritti dalla UIF e dal FATF. L’analisi evidenzia come underground banking, società cartiere e/o filtro e professionisti possano costituire componenti di un’unica infrastruttura
L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Milano continua a offrire spunti di riflessione che vanno ben oltre la cronaca giudiziaria.
Le informazioni diffuse dalle testate locali nei giorni successivi all’emersione degli esiti delle indagini, consentono infatti di comprendere meglio la struttura dell’organizzazione. Non emerge soltanto un sistema di frode fiscale fondato su false fatturazioni, ma una vera e propria infrastruttura finanziaria clandestina, nella quale un appartamento adibito a “banca occulta”, la gestione professionale del contante e una rete composta da società cartiere e da possibili imprese filtro, ciascuna con una funzione distinta all’interno dello schema fraudolento, sembra costituire parte del medesimo meccanismo di occultamento dei flussi finanziari. Insomma, un’unica infrastruttura finanziaria, in parte intrecciata con quella ordinaria, in parte parallela e sommersa. L’aspetto forse più interessante è che questo schema non rappresenta una novità assoluta.
Da anni il Financial Action Task Force (FATF) descrive i sistemi di Hawala and Other Similar Service Providers (HOSSPs) come reti in grado di trasferire denaro o valore al di fuori dei circuiti finanziari regolamentati, ricorrendo a compensazioni, contante, scambi commerciali e regolazioni differite. Il tratto distintivo non è tanto l’utilizzo del contante, quanto la possibilità di regolare i rapporti economici senza che il trasferimento di valore coincida necessariamente con un movimento bancario tradizionale.
Il caso milanese appare coerente con questa impostazione investigativa. La presenza di un punto di raccolta del contante, l’impiego di strumenti professionali per la gestione delle banconote ed il ricorso combinato a società cartiere (destinate prevalentemente all’emissione di documentazione fiscale fittizia) e a imprese filtro (utilizzate per schermare il collegamento con i beneficiari finali) rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse sotto il profilo AML, elementi tutti che appaiono funzionali alla costruzione proprio di quel circuito parallelo capace di separare l’origine dei fondi dal loro successivo reimpiego.
Società cartiere e imprese filtro: due possibili funzioni diverse nello stesso schema
Anche sotto questo profilo la vicenda richiama alla mente studi recenti dell’UIF.
Infatti, nel Quaderno n. 28, dedicato alle imprese filtro (buffer companies), la UIF evidenzia come tali società vengano utilizzate per allungare la catena delle transazioni e rendere più opaco il collegamento tra le operazioni illecite e i beneficiari finali. La funzione principale di società costituite ad hoc per far parte di questa struttura finanziaria sommersa, non è soltanto quella di emettere fatture false, ma quella di creare una distanza informativa tra il reato presupposto e il patrimonio che ne deriva, ostacolando il lavoro delle funzioni AML e delle autorità investigative.
A tal riguardo, è interessante richiamare come uno degli aspetti più interessanti del Quaderno n. 28 consista proprio nella distinzione tra imprese cartiere e imprese filtro (buffer companies), concetti che nella prassi possono facilmente essere confusi. In genere ed in sintesi, le imprese cartiere sono società prive di una reale struttura economica, create prevalentemente per emettere fatture relative a operazioni inesistenti, mentre le imprese filtro, avendo l’obiettivo di creare quella distanza tra l’azione illecita e il reimpiego della somma che da questa origina, si possono collocare anche tra le cartiere e le imprese realmente operative, rendendo più difficile ricostruire il collegamento tra l’origine illecita dei fondi e il beneficiario finale. La loro pericolosità deriva proprio dal fatto che presentano caratteristiche intermedie, in quanto possiedono una parvenza di operatività, possono accedere al credito bancario e risultano molto meno riconoscibili rispetto alle tradizionali società cartiere.
L’UIF, infatti, nel documento richiamato, evidenzia come le “cosiddette imprese “filtro”, o Buffer company, sono utilizzate nelle frodi fiscali complesse al fine di rendere più opaco il collegamento tra le transazioni illecite e i beneficiari finali. Contribuiscono ad allungare la catena fraudolenta e a “schermare” le imprese realmente operative dal loro coinvolgimento, sebbene siano queste ultime a trarre beneficio dalle attività illecite. Ciò rende più difficile l’individuazione dello schema illecito da parte delle funzioni antiriciclaggio degli intermediari bancari e finanziari“. E ancora, “le imprese filtro, infatti, si interpongono tra le imprese “cartiere”, prive di una vera e propria struttura produttiva e utilizzate quasi esclusivamente a fini fraudolenti, e le imprese reali e operative, rendendo in tal modo la catena fraudolenta più lunga e articolata“.
Questa osservazione è particolarmente significativa se letta insieme al caso di Milano. Se il denaro contante rappresenta il punto di partenza del sistema clandestino, le “imprese filtro” costituiscono lo strumento attraverso il quale quel denaro può essere giustificato, redistribuito e infine reimmesso nell’economia legale. Queste imprese, dunque, entrano in gioco per dare corso a quella (delle tipiche tre fasi in cui il riciclaggio si articola) fase di layering, momento in cui si punta, come detto, proprio a spezzare il legame tra il denaro e il reato originale attraverso molteplici e complesse transazioni finanziarie internazionali, rendendo difficile tracciarne la provenienza.
Una lezione metodologica per i soggetti obbligati
L’indagine conferma un principio che la UIF richiama costantemente nei propri Quaderni e negli indicatori di anomalia: le operazioni sospette non possono essere valutate attraverso il singolo elemento isolato. Indicatori e schemi rappresentano strumenti di supporto, ma il sospetto deve nascere da una valutazione complessiva del contesto, dei collegamenti tra soggetti e della logica economica delle operazioni.
Nel caso milanese, un bonifico, una fattura o una società, considerati singolarmente, avrebbero potuto apparire coerenti. È la ricostruzione unitaria della rete – professionisti, società cartiere, contante e struttura clandestina – ad aver consentito di individuare il presunto schema di riciclaggio.
Red Flags operative
L’analisi congiunta delle fonti giornalistiche e dei documenti UIF e FATF consente di individuare alcune red flags di particolare interesse, oltre quanto già emerso in occasione della precedente analisi.
Ed in questo contesto, infatti, l’UIF a proposito di “imprese filtro” invita a porre l’attenzione su come le evidenze empiriche basate sull’incrocio di varie fonti con il database delle segnalazioni di operazioni sospette, mostrino “che le imprese filtro sono, in media, più grandi rispetto all’universo delle imprese italiane e risultano maggiormente concentrate nel settore del commercio all’ingrosso“. Ulteriori elementi da attenzionare, generalmente:
- Ricorso sistematico a società cartiere o imprese filtro, utilizzate per schermare i beneficiari effettivi e allungare artificialmente la catena delle transazioni. Particolare attenzione, dunque, anche a imprese che in apparenza sembrano impegnate in ordinaria operatività.
- Combinazione di false fatturazioni, gestione professionale del contante e strutture societarie opache, elementi che, se considerati nel loro insieme, possono indicare l’esistenza di un’infrastruttura di riciclaggio e non di singoli episodi di evasione fiscale.
Conclusioni
La vicenda della “banca occulta” di Milano dimostra come il riciclaggio contemporaneo non si esaurisca nella movimentazione di denaro illecito, ma richieda la costruzione di vere e proprie infrastrutture finanziarie parallele, capaci di integrare contante, società cartiere, “imprese filtro” professionisti e meccanismi di compensazione.
Tuttavia, è bene precisare come le informazioni attualmente disponibili parrebbero confermare la presenza di società cartiere all’interno dello schema investigato ma non quella di “imprese filtro”. Sarà l’eventuale evoluzione del procedimento penale a chiarire se alcune delle società coinvolte abbiano svolto anche la funzione di buffer company, secondo la definizione proposta dal Quaderno n. 28 della UIF.
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