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Diritti

Il diritto di difendersi non è il diritto di punire

di Michele Scaffidi Runchella

Il caso di Baldissero d’Alba riapre il dibattito sulla legittima difesa. Ma il punto non è stabilire prima delle indagini chi abbia ragione: è capire quando il diritto di difendersi rischia di trasformarsi, nel discorso pubblico, in un diritto a punire.

21 Settembre 2026

Non sappiamo ancora se Roberto Mollo abbia agito per legittima difesa. Ed è bene partire da qui.

Nella notte tra il 19 e il 20 settembre, a Baldissero d’Alba, Gjovalin Lazri, 36 anni, è morto dopo essere stato raggiunto dai colpi esplosi da Mollo, proprietario della cascina nella quale Lazri si era introdotto insieme ad altre persone. Mollo ha raccontato di avere sentito dei rumori, di essersi spaventato perché gli intrusi stavano cercando di forzare una porta e di avere sparato dal balcone nel buio. Ha poi chiamato i soccorsi. Successivamente ha dichiarato di avere sbagliato, spiegando di avere reagito in preda al panico. La Procura di Asti lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio e dovrà ricostruire traiettorie, distanze e dinamica dell’accaduto. Il procuratore Biagio Mazzeo ha ricordato che quell’iscrizione «non è una condanna» e che proprio le indagini dovranno stabilire se si sia trattato di legittima difesa, di un eccesso o di qualcosa di diverso.

Potrebbe quindi emergere che Mollo abbia agito in una situazione tale da integrare, in tutto o in parte, i presupposti previsti dalla legge. Oppure no. Oggi non lo sappiamo.

Questa incertezza, però, non ha impedito al dibattito pubblico di arrivare molto più velocemente degli investigatori.

Nel giro di poche ore si sono formati due ruoli perfettamente riconoscibili: da una parte “il ladro”, dall’altra “quello che si è difeso”. Un vicino dell’uomo che ha sparato ha detto che Lazri «se lo meritava» perché aveva violato una proprietà privata. Sono arrivate anche prese di posizione politiche di solidarietà nei confronti di Mollo prima che fossero completati gli accertamenti.

Il problema non è discutere di legittima difesa. È giusto farlo. Il problema comincia quando la discussione diventa superflua perché la conclusione è già contenuta nelle parole con cui abbiamo definito i protagonisti.

Se era un ladro, allora l’altro si stava difendendo.

Se si stava difendendo, allora aveva diritto a sparare.

Se il ladro è morto, la responsabilità sarebbe in fondo sua: non avrebbe dovuto trovarsi lì.

È una sequenza apparentemente lineare. Ed è proprio questa linearità a essere pericolosa.

La legittima difesa non è una pena

L’articolo 52 del codice penale non attribuisce al cittadino un generico diritto a usare la violenza contro chi commette un reato. Riconosce una causa di giustificazione quando una persona è costretta dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui di fronte al pericolo attuale di un’offesa ingiusta. La disciplina della difesa domiciliare amplia e specifica alcune condizioni, compresa l’ipotesi dell’intrusione realizzata con violenza o minaccia di armi o altri mezzi di coazione fisica. Ma rimane decisiva la funzione della reazione: difendere, non punire.

La distinzione può sembrare teorica, ma è probabilmente il punto più importante dell’intera questione.

La difesa guarda al presente: c’è un pericolo e occorre impedirne la realizzazione o la prosecuzione.

La pena guarda a ciò che è già accaduto: qualcuno ha violato una norma e deve risponderne.

Sono due momenti radicalmente differenti e, soprattutto, appartengono a soggetti differenti. Nel primo, in condizioni eccezionali, l’ordinamento riconosce al singolo la possibilità di agire perché la tutela dello Stato non può arrivare in tempo. Nel secondo è precisamente lo Stato che torna al centro: accerta i fatti, individua le responsabilità, garantisce la difesa e, quando ne esistono i presupposti, applica una sanzione.

Confondere questi due piani significa modificare profondamente il significato della legittima difesa.

Non più la possibilità eccezionale di proteggersi da un pericolo, ma una sorta di autorizzazione preventiva a reagire contro chi ha infranto il confine della nostra proprietà.

Ed è qui che compare una domanda che va molto oltre Baldissero d’Alba: quanto siamo disposti ad accettare che un cittadino si trasformi, nello stesso istante, in vittima, giudice ed esecutore della pena?

“Se l’è cercata”

L’espressione pronunciata dal vicino di Mollo — «se lo meritava» — merita attenzione non tanto per chi l’ha pronunciata, quanto perché sintetizza un modo di pensare molto più diffuso.

Non afferma semplicemente che un proprietario abbia il diritto di difendersi. Afferma qualcosa di diverso: che la condotta della persona entrata per rubare renda in qualche modo accettabile la sua morte.

È uno spostamento piccolo soltanto in apparenza.

Possiamo ritenere grave un furto, chiedere pene efficaci, pretendere maggiore sicurezza, considerare insopportabile l’intrusione nella propria abitazione e comprendere la paura di chi si trova improvvisamente qualcuno dentro casa. Nulla di questo richiede però di concludere che chi commette quel reato accetti automaticamente qualsiasi possibile conseguenza.

Il diritto funziona esattamente al contrario.

Stabilisce conseguenze diverse per comportamenti diversi proprio perché rifiuta l’idea che chi viola una norma possa essere collocato fuori dalla protezione delle altre norme. Chi ruba resta titolare del diritto alla vita. Chi aggredisce resta titolare di garanzie processuali. Chi commette un reato può essere arrestato, processato e condannato, ma la sua colpa non attribuisce agli altri un potere illimitato su di lui.

Non è indulgenza verso il crimine. È la premessa stessa di un ordinamento giuridico.

Altrimenti il principio diventerebbe inevitabilmente: chi sbaglia perde, in misura da definire sul momento, una parte dei propri diritti.

E a stabilire quanto ne perde sarebbe la persona che gli sta di fronte.

Un giustizialismo senza giudice

Negli ultimi anni abbiamo utilizzato molto la parola “giustizialismo”, generalmente per descrivere la tendenza a considerare una persona colpevole prima che un processo abbia accertato la sua responsabilità.

Ma esiste forse una forma ancora più radicale di giustizialismo: quella che arriva a considerare superfluo persino il giudice.

Nel caso di Baldissero il paradosso è evidente. Mentre la Procura invita alla cautela e ricorda che persino l’iscrizione dell’uomo che ha sparato serve a garantire gli accertamenti e il diritto di difesa, una parte del discorso pubblico sembra possedere già tutte le informazioni necessarie.

Non importa ancora sapere esattamente dove si trovassero gli intrusi, cosa stessero facendo, quanto fosse concreto il pericolo, da dove siano partiti i colpi e quale fosse la possibilità di percepire ciò che stava accadendo.

Basta sapere che uno era “il ladro”.

Il processo viene così rovesciato.

Non si parte dai fatti per arrivare a un giudizio. Si parte da un giudizio e si selezionano i fatti che sembrano confermarlo.

È una dinamica pericolosa indipendentemente da chi ne beneficia. Vale anche per Mollo: considerarlo colpevole perché indagato sarebbe altrettanto sbagliato. Ed è precisamente per questa ragione che esiste un’indagine.

La presunzione di innocenza non può funzionare soltanto per le persone nelle quali ci riconosciamo.

La paura è reale, ma non può diventare una fonte del diritto

Sarebbe altrettanto semplice liquidare queste reazioni come barbarie o sete di vendetta. Non aiuterebbe a capire perché trovino così facilmente consenso.

Dietro il tema della legittima difesa esiste una paura reale: quella di trovarsi qualcuno dentro casa, di essere aggrediti, di non sapere quali intenzioni abbia, di non poter attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. Una paura che non può essere ridicolizzata da chi osserva la scena a distanza e con il vantaggio di sapere come è finita.

È proprio per riconoscere questa condizione che l’ordinamento prevede la legittima difesa.

Ma riconoscere la paura non significa attribuirle automaticamente valore normativo.

Una persona spaventata può percepire come enorme un pericolo che successivamente, ricostruendo i fatti, appare differente. Può compiere in pochi secondi scelte che in condizioni normali non compirebbe. Il diritto è chiamato a tenere conto anche di questo. Non per questo possiamo trasformare qualsiasi reazione prodotta dalla paura in una reazione necessariamente legittima.

Altrimenti la domanda decisiva non sarebbe più: esisteva un pericolo tale da rendere necessaria quella reazione?

Diventerebbe: aveva paura?

E sono due domande profondamente diverse.

Il precedente Roggero e la tentazione della scorciatoia

La vicinanza geografica ha inevitabilmente riportato alla memoria il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato definitivamente lo scorso luglio a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo.

Il parallelo, però, rischia di confondere più che chiarire. Lo stesso procuratore di Asti ha sottolineato che i due casi sono differenti e che la vicenda di Baldissero deve essere ricostruita autonomamente.

Roggero è però rilevante per un altro motivo: mostra quanto rapidamente il tema della legittima difesa possa trasformarsi in un conflitto simbolico nel quale i fatti processuali finiscono in secondo piano rispetto all’identificazione con uno dei protagonisti.

Due mesi fa Questione Giustizia è tornata proprio sul confine fra difesa e punizione ricordando come l’eccezione dell’autotutela individuale presupponga che la tutela pubblica, in quel preciso momento, non sia concretamente praticabile.

Quella distinzione dovrebbe essere quasi banale.

E invece sembra essere diventata politicamente e culturalmente controversa.

Il confine che conviene non cancellare

Non sappiamo ancora quale qualificazione giuridica avrà ciò che è accaduto a Baldissero d’Alba.

Potrebbe essere riconosciuta una situazione di legittima difesa. Potrebbe emergere un eccesso. Potrebbero essere accertate responsabilità differenti. È esattamente ciò che serve un’indagine a stabilire.

Ma possiamo discutere fin d’ora di ciò che avviene intorno a quell’indagine.

Possiamo chiederci perché la morte di una persona sospettata di un furto riesca a produrre con tanta immediatezza commenti secondo i quali quella morte sarebbe stata, in qualche modo, meritata. Possiamo interrogarci sulla facilità con cui il diritto a difendere se stessi e i propri beni viene trasformato nel diritto a determinare autonomamente fino a dove possa spingersi quella difesa. E possiamo domandarci quale idea di sicurezza stiamo costruendo quando l’intervento dello Stato viene percepito non come il luogo nel quale accertare responsabilità e applicare le pene, ma come un fastidioso controllo successivo sulla giustizia che il cittadino avrebbe già amministrato da sé.

Uno Stato di diritto non pretende che chi viene aggredito rimanga passivo. Gli riconosce il diritto di difendersi.

Ma proprio perché glielo riconosce, ne stabilisce anche i limiti.

Quel limite non protegge soltanto chi commette un reato. Protegge tutti noi dall’idea che la forza possa trovare la propria legittimazione semplicemente nella convinzione individuale di avere ragione.

Per questo la distinzione fra legittima difesa e giustizia privata non è un tecnicismo per giuristi.

È una delle linee che separano una società nella quale la pena viene stabilita dopo l’accertamento dei fatti da una società nella quale può essere anticipata nel momento stesso in cui qualcuno decide che un altro “se l’è cercata”.

Difendersi può essere un diritto.

Punire resta un potere che non possiamo consegnare alla paura, alla rabbia o a una pistola impugnata nel buio.

#cosafalapolitica #giustizia #governo #società criminalità sicurezza società civile Stato
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