Hai un “Mutuo casa 95”? Potrebbe essere nullo con cancellazione del debito

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17 Settembre 2020

Mutuo fondiario casa nullo, in ipotesi del superamento del limite di finanziabilità

A dirlo è la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 872 del 27/08/2020 ( scaricabile dal sito: http://www.avvocatomandico.it/), che in allineamento con l’orientamento della Corte di Cassazione, ha confermato che la violazione del limite di finanziabilità comporta la nullità assoluta del contratto in quanto incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto – tra gli altri – a regolare il quantum della prestazione creditizia.

Un intermediario finanziario stipulava un particolare mutuo fondiario denominato “Mutuo casa 95”, in manifesta violazione del limite di finanziabilità, provvedendo a finanziare l’acquisto di beni in misura “non inferiore all’80,01% e non superiore al 95% del minore tra il pezzo risultante dal compromesso ovvero il valore riportato in perizia”.

Il mutuatario contestava la validità del finanziamento, deducendo che il mutuo fondiario doveva essere rispettosa del limite di finanziabilità e che la violazione comportava la nullità integrale del finanziamento. La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione del cliente ed ha  condannato la banca al restituzione delle somme versate in eccesso al capitale erogato.

La decisione conferma la linea rigorosa, tracciata dal Corte di Cassazione, per la quale gli intermediari finanziari devono concedere i mutui fondiari in forma corretta e trasparente, rispettando il criterio di proporzionalità tra il valore del bene e la somma erogata.

Si tratta di una decisione  di rilevanza generale per i clienti delle banche che hanno stipulato un   Mutuo fondiario, stante la Sopravvalutazione degli immobili e superamento del limite di finanziabilità.

Il commento alla sentenza  872 del Corte di Appello di Torino del 27/08/2020 è stato  pubblicato anche  sul sito http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-09-09/sovrafinanziamento-e-responsabilita-banca-corte-appello-torino-conferma-nullita-mutuo-fondiario-superamento-limite-finanziabilita-e-inammissibilita-conversione-contratto-ex-art-1424-cc-172940.php

e dal provvedimento si  rileva che la banca finanziatrice è stata condannata a pagare nei confronti del cliente una somma pari ad euro 52.000,00 per aver sovrastimato il valore dell’immobile.

Il principio espresso è il seguente: il mutuo fondiario, in violazione del limite di finanziabilità, è nullo in quanto incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto – tra gli altri – a regolare il quantum della prestazione creditizia.

Invero la legge ha stabilito che per i mutui fondiari, le banche devono necessariamente rispettare un criterio di proporzionalità tra il valore del bene e la somma erogata.

Tale limite è stato fissato nella misura del 80% rispetto al valore cauzionale del bene immobile da ipotecare.

Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 gennaio 2020, n.1193, ha stabilito che il mutuo fondiario è nullo per violazione di una norma imperativa.

L’argomento è dirompente e di assoluto interesse nazionale in quanto molti clienti delle banche potrebbero non pagare il mutuo in ipotesi di violazione del limite di finanziabilità.

( avvocatomandico@libero.it)

 

 

TAG: art. 38 tub, avv Monica Mandico, limite di finanziabilità, mandico e partners, mutuo casa 95, Nullità mutuo, Sovrafinanziamento, sovraindebitamento
CAT: Banche e Assicurazioni

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