UE
Il caso RT: la nuova stretta della Corte di giustizia dell’UE contro la propaganda russa
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE amplia la portata del divieto contro la propaganda di Stato russa, ma conferma che la vera sfida resta l’effettiva applicazione delle regole esistenti.
Il 2 luglio 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sede in Lussemburgo, ha risposto a un rinvio pregiudiziale – lo strumento con cui un tribunale nazionale chiede ai giudici europei di interpretare una norma dell’UE prima di decidere un caso concreto – relativo al divieto di radiotrasmissione imposto ai media di stato RT e Sputnik. Si tratta del divieto di trasmettere, distribuire o comunque rendere disponibili i loro contenuti all’interno dei Paesi membri, introdotto nel marzo 2022 nell’ambito delle sanzioni adottate in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.
A sollevare la questione è stato il tribunale tedesco di Saarbrücken, chiamato a decidere in un procedimento penale avviato dalla procura tedesca nei confronti di tre persone accusate di aver ripubblicato ripetutamente, su un sito accessibile gratuitamente e finanziato tramite donazioni volontarie degli utenti, video d’archivio del canale RT Germany.
Il tribunale chiedeva alla CGUE se anche i gestori di un sito privo di finalità commerciale potessero essere considerati “operatori” ai sensi del divieto di radiodiffusione applicato al media russo. La Corte si è espressa affermativamente, chiarendo che la sanzione riguarda chiunque renda disponibile, direttamente o indirettamente, contenuti vietati, indipendentemente dalla finalità commerciale dell’attività, dalla portata della diffusione o dalla sua durata.
La fine di una zona grigia normativa
Dall’entrata in vigore delle sanzioni, l’applicazione pratica della misura è stata tutt’altro che uniforme. Un’inchiesta di Radio Free Europe/Radio Liberty del 2024 aveva già rilevato che i siti di RT continuavano a essere facilmente accessibili da molti Stati membri anche senza VPN, spesso attraverso siti “specchio” o pagine che ripubblicavano gli stessi contenuti dichiarando di non perseguire alcun fine di lucro, proprio per sottrarsi alla definizione di operatore soggetto alle sanzioni.
La sentenza della CGUE mette fine a questa zona grigia. I giudici hanno infatti precisato che un’interpretazione estensiva della nozione di operatore – che, sulla base della normativa tedesca, può arrivare a comprendere anche i privati cittadini – è necessaria per impedire la diffusione della propaganda di Stato russa.
Le rezioni alla decisione
La pronuncia ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, rappresenta un segnale importante della volontà europea di adattare i propri strumenti sanzionatori a un ecosistema digitale sempre più sofisticato, nel quale siti specchio, aggregatori di notizie e piattaforme hanno consentito per anni ai contenuti di RT di continuare a circolare aggirando il divieto originario. Dall’altra, sono stati sollevati dubbi sulla proporzionalità di una misura che finisce per equiparare la ripubblicazione occasionale di un video da parte di un privato cittadino alla trasmissione organizzata di un’emittente statale.
RT stessa ha condannato duramente la sentenza, definendo le restrizioni europee una forma di censura e sostenendo che Bruxelles non avrebbe mai fornito prove concrete della diffusione di informazioni false da parte dell’emittente. Un’affermazione smentita nei fatti: negli anni sono stati documentati decine di casi di disinformazione veicolati dal media di Stato russo.
Il nodo irrisolto delle piattaforme
Tuttavia, la battaglia continua a giocarsi soprattutto sul terreno delle piattaforme digitali. Proprio mentre la giustizia europea perfezionava i propri strumenti giuridici, l’emittente russa è riapparsa su X con un nuovo account, @RT_on_X, che nei primi cinque giorni dal lancio, a fine giugno, ha accumulato circa sei milioni di visualizzazioni. Non si tratta di un episodio isolato. Secondo un’indagine di Science Feedback e Alliance4Europe, X rimuoverebbe meno dell’1% dei contenuti russi illegali segnalati.
Dopo il passaggio della piattaforma sotto la guida di Elon Musk, sono state eliminate le etichette che identificavano i “media affiliati allo Stato”, è stato abbandonato il Codice di condotta volontario dell’UE contro la disinformazione e sono stati smantellati i team dedicati alla moderazione dei contenuti. Un simile approccio appare difficilmente conciliabile con gli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA), la normativa europea che impone alle grandi piattaforme di intervenire tempestivamente sulle segnalazioni di contenuti illegali.
La sfida resta l’applicazione
Il caso RT racconta bene la natura duplice della risposta europea alla disinformazione promossa da attori statali stranieri. Da un lato, l’arsenale normativo dell’Unione si è dimostrato sufficientemente robusto da chiarire eventuali ambiguità e colmare possibili vuoti interpretativi. Dall’altro, permangono significative criticità sul piano dell’enforcement: l’efficacia delle norme dipende infatti dalla loro concreta applicazione, soprattutto quando le piattaforme digitali non collaborano.
Il vero banco di prova è quindi l’effettiva attuazione del quadro giuridico esistente, a partire da un’applicazione rigorosa del DSA.
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