Cronaca

Il gioielliere, la grazia, il consenso e un governo all’opposizione perenne

Salvini vorrebbe candidare Roggero, ma la legge lo vieta e nemmeno la grazia basterebbe. Dietro l’ipotesi impossibile un esecutivo che continua a comportarsi da opposizione, trattando la magistratura a colpi di dichiarazioni come un potere da delegittimare.

22 Luglio 2026

cancellerie paradosso giustizia tribunali

Roggero non può essere candidato. La legge Severino lo esclude in modo netto: una condanna definitiva a pena superiore a 2 anni, per un reato come l’omicidio, comporta un’incandidabilità di almeno 6 anni. E anche un’eventuale grazia, se mai dovesse arrivare, non basterebbe a rimuoverla. L’art. 174 del codice penale è chiaro: grazia e indulto condonano la pena principale, ma non estinguono gli altri effetti penali della condanna, salvo che il decreto lo disponga espressamente. L’incandidabilità, per la stessa Legge Severino (art. 15, comma 3), viene meno solo con la riabilitazione, non con la clemenza presidenziale. È la condanna a generare l’esclusione, non l’esecuzione della pena.

Eppure Salvini, uscendo da un colloquio di un’ora e mezza a Bollate, dichiara che sarebbe “orgoglioso di poterlo candidare”.

Ed è proprio qui che la dichiarazione diventa interessante: perché giuridicamente vuota, oggi e (probabilmente) anche domani. Non è una proposta politica in senso tecnico. È un atto linguistico astratto: una dichiarazione che non serve a fare, promettere, progettare… ma a dire chi è Roggero.

Candidare un colpevole certo?

C’è una differenza che va segnata con precisione. La politica italiana ha da sempre candidato persone sotto indagine o persino imputate: lì la presunzione di innocenza rende la scelta, quantomeno, difendibile visto che in linea di principio si può sostenere che nessuno vada escluso prima di una sentenza. Il caso del sig. Roggero però è diverso e più radicale: la sua colpevolezza non è contestata, è accertata in via definitiva, con tre gradi di giudizio. Sostenerlo, allora, non significa invocare la presunzione di innocenza. Significa sostenere che una colpevolezza accertata possa comunque non contare… che ci sia un piano, quello del consenso popolare, su cui una sentenza passata in giudicato può essere pubblicamente derubricata a dettaglio. È un salto concettuale silenzioso, ma è il cuore di tutta la vicenda.

A questo punto si potrebbe obiettare che la grazia presidenziale non sia un cortocircuito, ma esattamente il contrario: l’art. 87 della Costituzione la prevede proprio come valvola di equità, per correggere la rigidità della legge nei casi individuali e chiederla, o farne pressione pubblica, è prassi trasversale, usata da tutti gli schieramenti su obiezione di coscienza, fine vita, diritti civili. Allo stesso modo, si può sostenere che la politica non abbia solo il compito di applicare il diritto vigente, ma anche quello di intercettare un senso di ingiustizia diffuso e che la solidarietà al sig. Roggero nasca da questo, non dalla volontà di delegittimare i giudici.

Sono obiezioni legittime ma vanno tenute distinte da ciò che l’articolo contesta davvero. Non si mette in discussione che la grazia sia uno strumento costituzionale, né che un cittadino possa, a titolo personale, ritenere sproporzionata una pena. Il punto è un altro: chi esercita un potere istituzionale – un ministro, un vicepremier – dispone di canali formali per tradurre quel senso di ingiustizia in atto: l’istruttoria per la grazia, aperta legittimamente da Nordio, è appunto quel canale. Ma è significativo che anche qui la forma abbia contato quanto la sostanza: il Quirinale non ha contestato l’atto, ma il modo in cui è stato comunicato (dopo la raccolta firme del centrodestra, con un annuncio pubblico) che rischiava di far apparire già indirizzata una decisione che l’art. 87 della Costituzione riserva, in via esclusiva, al Presidente della Repubblica.

Il problema comincia quando, accanto al canale formale, si costruisce anche un racconto informale (la visita, il post, l’ipotesi di candidatura impossibile) che non rafforza la richiesta di clemenza, ma la aggira, trasformando una domanda di equità individuale in una contestazione pubblica dell’autorità della sentenza in quanto tale. La differenza non è tra chi invoca la grazia e chi no. È tra chi la invoca nelle sedi previste e chi, parallelamente, insegna al pubblico a considerarla superflua perché la condanna, di per sé, non meriterebbe più credito.

Il logoramento simbolico: cosa succede quando si delegittima a parole.

Non c’è nulla di formalmente illegale, si è detto, in quella dichiarazione, né nella visita, né nei post che raccontano il sig. Roggero come un uomo che dorme, studia, legge. Ed è proprio questo il punto: il logoramento della fiducia nella magistratura non passa quasi mai per un atto formale. Passa per l’accumulo di gesti informali che, uno per uno, sono legittimi  (la libertà di visitare un detenuto, di esprimere solidarietà, di commentare una sentenza) ma che, ripetuti e amplificati dal ruolo istituzionale di chi li compie, producono un effetto che nessuno di essi produrrebbe da solo.

È un meccanismo lento, quasi impercettibile nel singolo episodio, ma cumulativo nell’effetto: ogni dichiarazione che affianca alla sentenza un racconto alternativo insegna implicitamente al cittadino che la sentenza è opinabile allo stesso modo in cui lo è un’opinione politica, che il verdetto di un tribunale è una posizione tra le tante, non l’esito di un procedimento con le sue garanzie, i suoi gradi di giudizio, le sue regole probatorie.

Va detto, in tutta onestà, che raccontare più punti di vista della stessa storia non è di per sé un problema. Un condannato resta anche una persona, con una vita, un’età, una famiglia e raccontarlo è legittimo. Il problema comincia quando quel racconto smette di affiancare la sentenza e comincia a sostituirla: quando i dettagli di una vita ordinaria non aggiungono complessità, ma servono a rendere la condanna irrilevante agli occhi di chi guarda.

Il rischio, allora, non è che i cittadini smettano di credere a questa sentenza. È che imparino, un caso alla volta, a trattare ogni sentenza come una posizione contestabile per via politica invece che per via processuale, spostando il luogo naturale della contestazione dall’aula al post, dal ricorso (oggi, per Roggero, l’unica strada di merito ancora aperta è la revisione) alla dichiarazione pubblica. E una magistratura la cui autorità dipende dal consenso pubblico anziché dalla procedura non è più, in senso proprio, un potere indipendente.

Quando la legge è scritta su un caso.

Il ddl Sicurezza che Meloni annuncia in risposta al caso – contro i risarcimenti a chi delinque – è l’altra faccia dello stesso problema. Una legge nasce, per definizione, generale e astratta: vale per una classe di casi futuri e indeterminati, non per un nome e un volto specifici. Una norma scritta a ridosso di un caso mediatico, con quel caso ancora aperto nel dibattito pubblico, rischia di essere l’opposto: diritto ritagliato su una vicenda particolare, che usa il linguaggio della legge per fare comunicazione politica su un episodio. Non è un’accusa di illegittimità formale – il Parlamento può legiferare su ciò che ritiene opportuno – ma un rischio di metodo: la legge-manifesto, pensata per un titolo di giornale più che per un principio.

Un governo che resta all’opposizione.

E qui c’è forse il punto più scomodo. Chi governa, per definizione, non ha più un potere esecutivo da cui dissentire: è quel potere. Eppure il registro resta quello dell’opposizione: la protesta, la solidarietà al “perseguitato”, il richiamo all’ingiustizia subita. Se non si può più stare all’opposizione del governo, perché lo si è, resta un solo potere terzo su cui esercitare quella postura: la magistratura. Non è un caso isolato, ma uno schema: ogni volta che manca un avversario istituzionale legittimo da contestare, la magistratura finisce per occupare quel ruolo, indipendentemente da chi governi. Ed è un problema che eccede il singolo schieramento: è la tentazione, per chiunque sia al potere e voglia comunque parlare la lingua della protesta, di avere un potere terzo a cui dare la colpa.

Un conflitto con più di un colpevole.

Il paradosso, in questa vicenda, è oramai scoperto. La magistratura che ha condannato il sig. Roggero non ha applicato un suo criterio: ha applicato una legge (quella sulla legittima difesa), riformata nel 2019 proprio dal centrodestra che oggi ne contesta l’esito. Non è un conflitto tra due poteri estranei tra loro. È la prova che la tenuta di uno Stato di diritto non si misura nei momenti in cui le regole funzionano senza attrito, ma in quelli in cui chi le ha scritte è il primo a essere tentato di aggirarle.

L’incandidabilità del sig. Roggero è certa quanto la sua colpevolezza, per questo la vicenda smette di riguardare lui e comincia a riguardare noi: un potere esecutivo che non impugna le sentenze ma le racconta diversamente, una legge scritta per un volto invece che per una classe di casi, un governo che continua a comportarsi da opposizione perché ha bisogno di un nemico anche quando non ne ha più la necessità. La candidabilità impossibile del sig. Roggero resta, fino in fondo, l’emblema perfetto del conflitto: non più tra colpa e innocenza, ma tra la sentenza e il consenso.

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