Torna il cashback fiscale: cosa cambia?

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28 Marzo 2022

La legge che prevede nuovamente l’adozione del cashback fiscale è sul tavolo del Governo e dovrebbe essere approvata entro giugno, per entrare in vigore nel 2023. Rispetto al passato si potrà ottenere il recupero immediato accreditato sul proprio conto corrente

 

 

 

 

Le nuove misure contenute nell’ultima riforma fiscale, contemplano il ritorno del cosiddetto “cashback fiscale“, che consiste nella possibilità di recuperare le spese detraibili, riguardanti prestazioni mediche o altre, soggette a scorporo fiscale, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Una tema, questo, su cui sia l’Esecutivo che le forze politiche di maggioranza sembrano aver trovato un punto di equilibrio coeso per l’approvazione degli emendamenti da votare, inerenti al disegno di legge delega sulla riforma del Fisco, atteso al vaglio della Camera.

Con il cashback fiscale di prossima adozione, le detrazioni applicabili dovrebbero essere semplificate di molto.

L’esempio maggiormente calzante, riguarda l’acquisto di farmaci, per la cui detrazione del 19% non sarebbe più necessario attendere la compilazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, ma si potrebbe ottenere uno sgravio immediato postumo all’acquisto, direttamente con accredito sul proprio conto corrente, attraverso una notifica recapitata al contribuente dall’ app Io. E, così, per tutte le altre prestazioni sociosanitarie, come visite mediche ed altri accertamenti diagnostici. Sarà lo stesso contribuente a decidere se presentare le detrazioni fiscali nel consueto modello 730 o se optare per il cashback, comunicando al medico, al venditore, ecc. al momento della spesa, di voler ottenere l’accredito del rimborso sul conto corrente, previa comunicazione di un codice, senza attendere il periodo prescritto per la dichiarazione dei redditi. Sulla scia della lotteria degli scontrini, verrebbero inoltrati alla Agenzia delle Entrate, i dati degli scontrini o delle fatture emesse, indicando il contribuente a cui detrarre o dedurre l’importo spettante, per l’accredito.

 

Maggiori dettagli saranno forniti in apposito decreto attuativo entro fine 2022, per consentire alla Pubblica Amministrazione di ricevere le coordinate bancarie dei contribuenti che vorranno aderire. Ad oggi, tuttavia, è già possibile comunicare il proprio codice Iban, compilando il profilo fiscale, disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate.

Quali le spese sanitarie detraibili?

Attualmente la detrazione Irpef (19%) è applicabile alle seguenti spese:

le prestazioni effettuate da un medico di medicina generale; le spese sostenute per l’ acquisto di medicinali da banco e con ricetta medica; quelle per le prestazioni specialistiche, per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e terapie; per prestazioni chirurgiche; per ricoveri e  degenze; per le cure termali (con l’esclusione delle spese di viaggio e soggiorno); per l’acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie; per assistenza infermieristica e riabilitativa come fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia; per assistenza diretta della persona;
per prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale o personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Qualora tali spese siano state sopportate in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, la detrazione spettante sarà applicata sull’ importo del ticket pagato.

Una importante tappa per semplificare la vita dei cittadini e nella lotta all’evasione.

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CAT: Fisco, gestione del risparmio

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