Memoria e Futuro
Presunzione di giustizia
Documenti volanti, pezzi di interrogatorio che vengono pubblicati prima che escano i testimoni dal palazzo di giustizia, intercettazioni formalmente secretate pubblicate sui social del primo canale televisivo di stato. In Italia esiste un circo mediatico‑giudiziario che funziona al contrario di quanto previsto in uno stato di diritto. Non è né una novità né un’impressione: è il risultato di norme disattese e prassi consolidate. La magistratura costruisce una narrazione non solo attraverso comunicati e conferenze stampa, ma attraverso rapporti consolidati; i giornali la riportano come fosse un verdetto; l’opinione pubblica la assume come colpevolezza. Quando il processo arriva, spesso scopre che le indagini non reggono, o reggono per ragioni diverse, o che ciò che la procura aveva presentato come certo è contestato dai giudici dei vari gradi. Ma la gogna è già avvenuta, e nessuno si preoccupa di correggere la storia. E spesso si arriva alla condanna dopo sentenze contraddittorie. Poi quando si rimettono le mani su vicende passate in giudicato il circuito ricomincia come se nulla fosse, come se gli esempi passati non facessero parte dell’esperienza.
E cosa si fa per risolvere il problema? Poco o nulla. Prendiamo uno dei primi tentativi di dare un freno, il decreto legislativo 106 del 20 febbraio 2006, pomposamente intitolato “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero”. La norma stabiliva che i rapporti con la stampa dovessero essere gestiti esclusivamente dal procuratore della Repubblica o da un magistrato delegato. Un principio che sulla carta voleva garantire trasparenza e centralizzazione, ma che nella pratica ha creato un monopolio della narrazione. Le informazioni passavano solo attraverso canali controllati dalla procura. I giornali “amici” ricevevano anticipazioni informali; quelli critici restavano all’asciutto. La polizia giudiziaria poteva comunicare solo ciò che il magistrato riteneva opportuno. Il flusso informativo, dall’inizio dell’indagine alla sua conclusione, diventava una questione d’ufficio, non di interesse pubblico.
Quella legge, in più, non fu mai applicata davvero. Rimase lettera morta, come spesso accade alle buone intenzioni normative quando si scontrano con la forza della prassi. Nel frattempo, il processo mediatico prosperò. Le conferenze stampa si trasformarono in spettacoli teatrali, con divise schierate dietro il magistrato e nomi dei procedimenti pensati per impressionare il pubblico. L’indagato veniva presentato come colpevole prima ancora che un giudice aprisse bocca. I giornalisti, per pigrizia o convenienza, smisero di fare domande e divennero stenografi del comunicato. La cronaca giudiziaria, da strumento di controllo democratico, si trasformò in cassa di risonanza della magistratura inquirente.
Nel 2021, con il governo Draghi e la ministra Marta Cartabia, l’Europa ricorda all’Italia la direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza. Dopo anni di rimozione del problema, il legislatore decide di recepirla. Nasce così il decreto legislativo 188 dell’8 novembre 2021. Sulla carta, una svolta. Nella realtà, un esercizio di illusionismo.
Il decreto modifica l’articolo 5 del d.lgs. 106: i rapporti con la stampa devono avvenire “esclusivamente tramite comunicati ufficiali” o, nei casi di particolare rilevanza, tramite conferenze stampa. La diffusione di notizie è consentita solo quando “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini” o quando ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico”. Formule che sembrano restrittive, ma che non cambiano nulla.
I motivi sono semplici da capire. Primo nodo: chi decide se esistono “ragioni di interesse pubblico”? Il procuratore stesso. La norma non introduce un filtro esterno, un controllo indipendente, un’autorità terza che valuti la reale necessità della comunicazione. Affida al magistrato il giudizio sulla propria esposizione pubblica. È come chiedere al controllore di controllare se stesso.
Secondo nodo: le clausole sono talmente generiche da risultare inutili. “Strettamente necessario” e “specifiche ragioni di interesse pubblico” sono formule elastiche, capaci di contenere tutto e il contrario di tutto. Quale indagine non può essere definita “di interesse pubblico”? Mafia, femminicidi, corruzione, tangenti: tutto può rientrare nella categoria. La norma non esclude nulla; produce solo l’illusione che esista un freno.
Terzo nodo, il più profondo: il decreto non tocca la struttura del problema. Non separa la comunicazione dalla funzione investigativa, non introduce figure professionali esterne, non obbliga le procure a ricorrere a portavoce indipendenti. In altri ordinamenti, come la Procura di Parigi, esiste un magistrato dedicato alla comunicazione, estraneo alle indagini. In Italia no: si riscrive la regola, ma il gioco resta lo stesso.
Quarto nodo: il decreto ignora completamente il lato della stampa. Non impone ai giornali alcun dovere di verifica autonoma, di pluralismo delle fonti, di ricerca indipendente. Se il magistrato mantiene il controllo esclusivo del flusso informativo, non importa quante norme si scrivano: i giornali restano ostaggio della fonte. Non hanno accesso diretto ai fascicoli, ai documenti, ai verbali prima che la procura decida di divulgarli. Possono solo ripetere ciò che il procuratore dice, oppure tacere.
La conclusione è inevitabile: il decreto 188 non ha affrontato il problema, lo ha semplicemente riformulato. Ha dato una patina di legalità a un meccanismo che resta intatto. La magistratura continua a scrivere il processo mediatico; i giornali continuano a diffonderlo; il cittadino continua a giudicare moralmente sulla base delle informazioni eterodirette prima che il giudice decida legalmente. E la presunzione di innocenza rimane ciò che uno studioso definì decenni fa: una formula vana, svuotata dalla realtà della comunicazione istituzionale.
Finché il legislatore non avrà il coraggio di intervenire davvero—separando comunicazione e accusa, creando figure indipendenti, garantendo ai giornalisti accesso paritario alle informazioni, imponendo alle testate obblighi di verifica e pluralismo—il circo continuerà. Con o senza decreto. Con o senza belle parole sulla presunzione di innocenza. Varrà ancora la presunzione di giustizia.
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