Diritti

E’ il federalismo, bellezza!

In risposta all’articolo di Luca Michelini sul Voting Rights Act. Non si può capire il modello sociale americano se non si parte dal Federalismo.

20 Giugno 2026

L’articolo di Luca Michelini sul Voting Rights Act del 1965 e sulla sentenza Shelby County v. Holder del 2013, si concentra sul tema dei diritti civili, della discriminazione razziale e della partecipazione elettorale degli afroamericani. Tutti aspetti fondamentali.

Ma c’è un’altra chiave di lettura, meno immediata e ai miei occhi decisamente più interessante: quella del federalismo americano e del ruolo del Senato (e della Corte Suprema) nella sua continua ridefinizione.

Perché il Voting Rights Act non fu soltanto una legge sui diritti civili.

Fu innanzitutto uno dei più straordinari trasferimenti di potere dagli Stati Americani al Governo Federale mai realizzati (in tempo di pace) nella storia americana.

Il XV Emendamento

Quando il Congresso approvò il Voting Rights Act, il diritto di voto degli afroamericani esisteva già grazie al XV Emendamento, ratificato nel 1870 dopo la Guerra Civile, che vietava infatti di negare il voto sulla base della razza.

La Guerra Civile è finita da quattro anni. Gli schiavi sono stati liberati dal XIII Emendamento. Il XIV Emendamento ha riconosciuto cittadinanza e uguale protezione delle leggi agli ex schiavi.

Resta però aperta la questione decisiva: il voto.

I repubblicani radicali vogliono garantire il suffragio ai neri emancipati sia per ragioni morali sia per consolidare politicamente la Ricostruzione nel Sud.

I democratici, soprattutto quelli degli ex Stati confederati, vi si oppongono quasi unanimemente.

Il dibattito fu tutt’altro che semplice.

Una parte dei repubblicani voleva un emendamento molto più ampio che vietasse anche test di alfabetizzazione, requisiti patrimoniali e altre forme indirette di esclusione dal voto.

Altri temevano che un testo troppo radicale non sarebbe mai stato ratificato dagli Stati.

Dopo mesi di negoziati si arrivò al voto sulla formulazione più ristretta che conosciamo oggi.

Nessun democratico votò in Senato a favore del XV Emendamento che venne approvato con una maggioranza interamente repubblicana che saldava i senatori degli stati del Nord con i repubblicani degli stati del sud appena riammessi nell’Unione.

Il compromesso per farlo passare fu la Sezione 2 che demandava al “Congresso il potere di dare attuazione” al principio sancito “mediante appropriata legislazione.”

Il Voting Rights Act del 1965.

Quasi 100 anni dopo l’introduzione del divieto di discriminazione razziale in materia di diritti di voto, si pose il problema di una adeguata legislazione che lo rendesse effettivo.

Il problema era, infatti, che gli Stati del Sud avevano imparato a svuotare quel principio senza violarlo formalmente.

Poll taxes, literacy tests, clausole amministrative, registrazioni arbitrarie, intimidazioni e violenze avevano trasformato il diritto costituzionale in una promessa spesso priva di effetti concreti.

Come ricorda Luca Michelini, la strategia giudiziaria tradizionale si era dimostrata insufficiente: ogni volta che una misura discriminatoria veniva annullata dai tribunali, ne compariva rapidamente un’altra.

Il Congresso arrivò così a una conclusione rivoluzionaria: non bastava più intervenire dopo la discriminazione.

Occorreva applicare la sezione 2 e impedire che le discriminazioni si verificassero.

Selma, Johnson e il Congresso

La svolta politica arrivò nella primavera del 1965.

Le immagini del cosiddetto Bloody Sunday sul ponte Edmund Pettus di Selma mostrarono all’intero Paese la brutalità con cui le autorità locali continuavano a ostacolare il voto afroamericano.

Pochi giorni dopo il presidente Lyndon B. Johnson si presentò davanti al Congresso pronunciando uno dei discorsi più importanti della storia americana.

Facendo proprio lo slogan del movimento per i diritti civili, concluse con un semplice: “We shall overcome”.

Da quel momento il Voting Rights Act divenne una priorità assoluta della Casa Bianca.

Ma la vera battaglia si svolse al Senato.

Quando il Senato salvò il Voting Rights Act

Oggi tendiamo a leggere la politica americana attraverso la lente dello scontro tra democratici e repubblicani. Nel 1965 le linee di divisione erano molto diverse.

Nel Partito Democratico convivevano Lyndon Johnson e i grandi difensori della segregazione razziale del Sud. Molti presidenti delle commissioni senatoriali erano democratici sudisti ostili alla legislazione sui diritti civili.

La vera frattura attraversava entrambi i partiti e separava il Nord dal Sud molto più di quanto separasse democratici e repubblicani.

Il Senato vedeva una delle più ampie maggioranze democratiche di sempre (68-32), figlia della schiacciante vittoria di Lyndon B. Johnson contro Barry Goldwater nelle elezioni del 1964.

La legge venne approvata in Senato 77-18.

Ma il dato davvero significativo emerge guardando alla composizione di quei voti. Dei 77 senatori favorevoli, 47 erano democratici e 30 repubblicani.

Tra i 19 contrari figuravano invece 16 democratici e soltanto 2 repubblicani.

5 democratici non parteciparono al voto.

La vera linea di divisione non era quindi partitica, bensì geografica e culturale.

I contrari provenivano quasi esclusivamente dal Sud segregazionista. Tra loro comparivano alcuni dei più influenti esponenti del blocco sudista democratico (i cosiddetti Dixiecrats)

Il protagonista meno ricordato di quella stagione fu probabilmente Sen. Everett Dirksen, leader repubblicano al Senato.

Senza il suo sostegno e senza quello di una consistente pattuglia di repubblicani del Nord, Johnson non avrebbe avuto i numeri necessari per superare la resistenza dei segregazionisti sudisti.

In altre parole, il Voting Rights Act non fu soltanto una vittoria dei diritti civili.

Fu anche una dimostrazione della capacità del Senato di costruire grandi coalizioni bipartisan su questioni considerate fondamentali per la nazione e della sua capacità di distribuire il potere tra gli Stati e l’Unione.

La rivoluzione del preclearance

Il cuore della legge era rappresentato dalla combinazione tra la Section 2 e la Section 5. La prima vietava in tutto il Paese pratiche elettorali discriminatorie. La seconda introduceva un meccanismo molto più innovativo: il cosiddetto preclearance.

Gli Stati e le contee con una lunga storia di discriminazione elettorale non potevano più modificare autonomamente le proprie regole sul voto.

Prima dovevano ottenere l’autorizzazione del Dipartimento di Giustizia o di un tribunale federale.

Era una misura straordinaria. Per la prima volta Washington non si limitava a correggere gli abusi degli Stati. Li preveniva.

Era il trionfo della tutela federale preventiva sui tradizionali poteri degli Stati.

Shelby County: il ritorno del federalismo

Per quasi mezzo secolo il sistema funzionò. Poi arrivò il 2013.

La Corte Suprema, con una maggioranza di cinque giudici conservatori contro quattro progressisti, decise il caso Shelby County v. Holder.

La composizione della Corte vedeva 5 giudici conservatori e 4 liberal.

Il risultato fu 5 a 4.

La Corte però non dichiarò incostituzionale il Voting Rights Act e non abolì nemmeno la Section 5.

Intervenne solo sulla Section 4(b), cioè la formula che identificava gli Stati sottoposti al preclearance.

Senza quella formula il meccanismo cessò di funzionare. Formalmente sopravviveva. Sostanzialmente era neutralizzato.

Roberts contro Ginsburg

La contrapposizione nella Corte Suprema tra le due opinioni non rifletteva diverse opinioni sul tema della tutela dei diritti delle minoranze ma due diverse concezioni della Costituzione.

Per Roberts che scrisse il parere della maggioranza il Voting Rights Act aveva avuto successo.

Proprio per questo non era più giustificato continuare a trattare alcuni Stati come se fossero ancora quelli del 1965.

Le misure eccezionali adottate durante l’era dei diritti civili che limitavano l’autonomia degli Stati, sosteneva la maggioranza, dovevano essere giustificate da condizioni eccezionali contemporanee, non da dati vecchi di mezzo secolo.

Per Roberts il problema centrale era il federalismo.

Perché Alabama, Georgia, Mississippi o Texas avrebbero dovuto continuare a essere sottoposti a controlli federali speciali quando il Congresso utilizzava ancora formule costruite sulla realtà politica degli anni Sessanta?

Per Ginsburg la questione era invece completamente diversa.

Il fatto che il sistema avesse funzionato non dimostrava che non servisse più. Dimostrava esattamente il contrario.

La sua celebre metafora è entrata nella storia costituzionale americana: “Buttare via l’ombrello durante un temporale perché non ti stai bagnando”.

Per la giudice liberal la Corte stava smantellando il meccanismo più efficace mai costruito per proteggere il diritto di voto delle minoranze.

La vera ironia della storia

C’è però un dettaglio che rende la vicenda ancora più interessante.

Nel 2006 il Congresso aveva rinnovato il Voting Rights Act per altri venticinque anni.

Il voto al Senato era stato di 98 a 0.

Il presidente repubblicano George W. Bush aveva firmato personalmente il rinnovo.

In altre parole, la Corte Suprema stava invalidando una parte essenziale di una legge che pochi anni prima aveva ricevuto uno dei più larghi consensi bipartisan della storia recente americana.

Perché tutto questo riguarda ancora il Senato

La lezione finale è che sia il Voting Rights Act sia Shelby County raccontano la stessa storia.

Nel 1965 il Senato fu il luogo in cui una larga coalizione nazionale riuscì a superare gli interessi particolari degli Stati e ad affermare un principio di cittadinanza universale.

Nel 2013 la Corte Suprema riportò invece al centro una domanda antica quanto la Repubblica americana: fino a che punto Washington può limitare l’autonomia degli Stati in nome della tutela dei diritti?

È il vecchio conflitto tra federalismo e potere federale. Tra Stati e Unione.

Tra autonomia locale e cittadinanza nazionale.

In fondo, dietro il Voting Rights Act e dietro Shelby County non c’è soltanto una disputa sul diritto di voto. C’è una delle questioni fondative degli Stati Uniti.

E la risposta americana, ieri come oggi, continua a essere la stessa: è il federalismo, bellezza.

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